Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47461 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47461 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Parrillo Francesco, nato a Torino il 12/02/1984;
Parrillo Olindo, nato a Torino il 20/07/1978;
avverso la sentenza del 23/10/2013 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l’Avv. Giovanni Milone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.2.2010 il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarò
Parrillo Francesco e Parrillo Olindo responsabili dei reati di ricettazione,
riciclaggio, falso per soppressione in certificazione amministrativa unificati sotto
il vincolo della continuazione e – concesse le circostanze attenuanti generiche,
con la diminuente per il rito – condannò ciascuno alla pena di anni 2 mesi 4 di
reclusione ed C 1.000,00 di multa.
Gli ,imputati furono altresì condannati in solido al risarcimento dei danni a
favore delle parti civili Martina Flavio e Reviglio Maurizio Giorgio.

Data Udienza: 25/11/2015

2.

Gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Torino, con

sentenza del 23.10.2013 in parziale riforma della pronunzia di primo grado,
assolse gli imputati dal reato di ricettazione e determinò la pena per i residui
reati in anni 2 di reclusione ed C 600,00 di multa.
Gli imputati furono condannati in solido alla rifusione a favore delle parti
civili delle ulteriori spese di giudizio.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore, con unico atto,

1. violazione della legge processuale in relazione all’inutilizzabilità degli
accertamenti tecnici irripetibili non effettuati nelle forme di cui all’art. 360
cod. proc. pen. e 117 disp. att. cod. proc. pen. relativamente ai motocicli
di cui ai capi 2, 3 e 4 al fine di evidenziare il numero di telaio, tanto più
che non vi era urgenza essendo i motocicli in sequestro; in subordine
mancata valutazione delle deduzioni del consulente tecnico della difesa
sull’inattendibilità degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria;
2.

vizio di motivazione sulla distinzione tra meri rilievi e accertamenti tecnici
e sul contrasto fra i giudizi tecnici della polizia giudiziaria, del consulente
tecnico del P.M. e del consulente tecnico della difesa, che avrebbero
dovuto condurre alla assoluzione degli imputati, quantomeno ai sensi
dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.;

3.

violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla
confisca del motociclo di cui al capo 2.

4.

Con memoria depositata il 24.11.2015 il difensore svolgeva ulteriori

argomentazioni a sostegno del ricorso proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di indagini preliminari, mentre il rilievo
consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico
si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico – scientifici.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10/07/2009 dep. 04/09/2009 Rv. 244950.
In applicazione di tale principio sono stati qualificati come meri rilievi gli
accertamenti di polizia compiuti su un numero di telaio di un ciclomotore).
La citata sentenza ha così motivato:
“1 – Il primo motivo di doglianza fatto valere dal Chiesa è infondato, vuoi
perché quella eseguita dalla p.g. per verificare quale fosse il numero di telaio del
ciclomotore rinvenuto nell’officina del ricorrente è operazione ripetibile, vuoi
2

deducendo:

perché la stessa è qualificabile non già come accertamento tecnico, bensì come
mero rilievo.
ripetibile perché la cosa che ne forma oggetto (la porzione di telaio su cui
è impresso il relativo numero) non è destinata a subire un’irreversibile
trasformazione, per effetto della verifica, tale da impedirne la reiterazione.
È, poi, un mero rilievo perché consiste nella semplice raccolta di dati
pertinenti al reato, mentre l’accertamento tecnico si estende allo studio ed alla
loro valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (cfr. Cass. Sez. 1, n.

Cass. n. 301/90, rv. 183648).
Né l’eventualità di ipotetici approfondimenti in tal senso (che, fra l’altro, non
è stata nemmeno ventilata dal ricorrente) trasforma in accertamenti tecnici i
semplici rilievi (ancorché, in ipotesi, irripetibili) ad essi prodromici (si veda, ad
esempio, la giurisprudenza maturata in tema di prelievo di polvere da sparo
finalizzata al successivo esame cd. Stub; cfr. Cass. Sez. 1, n. 45437 del
30.11.05, dep. 15.12.05, rv. 233354; Cass. Sez. 1, n. 23156 del 9.5.02, dep.
17.6.02, rv. 221621; Cass. n. 9998/03, rv. 226153; Cass. Sez. 1, n. 4017 del
6.6.97, dep. 24.6.97, rv. 207857). Di conseguenza, nella fattispecie non trova
applicazione l’art. 360 c.p.p.”

2. Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito non consentite in
questa sede.
La Corte territoriale ha dettagliatamente argomentato sulle ragioni per le
quali ha disatteso le deduzioni del consulente della difesa, che vengono
riproposte in questa sede.
Nel caso in esame il ricorso propone perciò una ricostruzione alternativa a
quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,
perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata
dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante
con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia,
e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in
sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1
sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione

3

14852 del 31.1.07, dep. 13.4.07, rv. 237359; Cass. n. 4523/92, rv. 192570;

della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).
La disposta confisca del motociclo di cui al capo 2 consegue alla ritenuta
insussistenza delle “opportunità probatorie” in relazione alle quali era stata

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 25/11/2015.

richiesta.

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