Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47460 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47460 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Escudero Seguro Hector Gustavo, nato a Bogotà (Colombia) 1’11/02/1973;
Gonzales Garda Nancy Rocio, nata a Velez (Colombia) il 22/04/1966;
avverso la sentenza del 17/01/2014 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nome
Cognome, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito per l’imputato l’Avv. Francesco Calderaro, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.11.2012 il Tribunale di Milano dichiarò Escudero
Seguro Hector Gustavo e Gonzales Garcia Nancy Rocio responsabili di
ricettazione e Conzales altresì di contraffazione di un documento valido per
l’espatrio e condannò:
Escudero alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione ed C 900,00 di multa;
Gonzales alla pena di anni 3 di reclusione ed C 700,00 di multa;
pena accessoria.

Data Udienza: 25/11/2015

2. Gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Milano, con
sentenza del 17.1.2014 confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorrono per cassazione gli imputati personalmente, con distinti aatti, di
identico contenuto quanto ai primi tre motivi, deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità per il delitto di ricettazione non essendo stata provata la
provenienza delittuosa dei beni;
violazione di legge e vizio di motivazione in orsine alla mancata
qualificazione della ricettazione come lieve;
3.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.

Escudero deduce un quarto motivo con il quale lamenta violazione di legge e
vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata, richiamando anche quella di primo grado, si da
atto del riconoscimento di vari oggetti rinvenuti in possesso degli imputati da
parte di cittadini cinesi vittime di furti (p. 2, 3, 4 e 7 della sentenza impugnata).
Inoltre si rileva che nessuna indicazione è stata data dagli imputati sul modo in
cui hanno ricevuto gli oggetti.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha rimarcato la non occasionalità dell’attività,
l’inserimento in un contesto criminale ed il valore dei beni ricettati (p. 7 sentenza
impugnata) e ciò esclude l’ipotesi lieve.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha motivato sull’assenza di elementi idonei a giustificare il
riconoscimento delle attenuanti generiche (p. 7 e 8 sentenza impugnata),
peraltro implicitamente escluse dal richiamo al contesto criminale.

4. Il quarto motivo di ricorso relativo al solo Escudero è manifestamente
infondato.
La Corte di merito ha specificamente motivato sulle ragioni per le quali la
recidiva è stata ritenuta alla luce della spiccata pericolosità dell’imputato (p. 8
sentenza impugnata).

2

2.

5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 25/11/2015.

P.Q.M.

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