Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4746 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4746 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Camara Arona

n. il 9 settembre 1969

avverso
l’ordinanza 3 settembre 2013 — Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali;

Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 3 settembre 2013, il Tribunale di Napoli
dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Camara
Arona avverso l’ordinanza emessa in data 7 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che applicava al prefato la misura cautelare della custodia in carcere, ordinanza che veniva così confermata.

sto che la medesima non era stata avanzata nei dieci giorni decorrenti dall’avviso di
deposito sia del decreto di latitanza che dell’ordinanza gravata stante anche il fatto
che il ricorrente non aveva fornito la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, avv. Fulvio
Pasanisi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Camara Arona chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
In particolare, veniva osservato dal ricorrente essere preliminare, nella fattispecie, il rilievo di mancato rispetto del termine di tre giorni per la notificazione dell’avviso al difensore del procedimento di riesame non potendo ritenersi che la eventuale inammissibilità rilevata nell’ordinanza in questione fosse, come sostenuto dal
giudice, assorbente. Il difensore non è stato infatti in grado di poter esaminare gli
atti del procedimento ivi compreso l’avviso da cui si farebbe decorrere il termine
per il gravame dichiarato inammissibile.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
3.1 — Il giudice ha errato nel ritenere che l’eccezione procedurale sviluppata dal
ricorrente (mancato rispetto del termine di tre giorni per la notificazione dell’avviso
al difensore del procedimento di riesame) fosse nella fattispecie priva di interesse,
stante la incombente inammissibilità del gravame per tardività; una volta che
l’Autorità giudiziaria ha per vero scelto la strada del confronto processuale sulle tematiche agitate nell’impugnativa, fissando all’uopo l’udienza di trattazione, non può
più sottrarsi ad essa esprimendo un vaglio di inammissibilità dell’impugnativa stes-

Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Camara Arona — RG: 39168/13, RU: 35;

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando la tardività dell’istanza po-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

sa dovendo piuttosto attenderne lo scrutinio nel contraddittorio tra le parti. In altre
parole, la fissazione dell’udienza innesca una diversa fase del procedimento delibativo facendo perdere (e consumare) al giudice l’opportunità di poter decidere immediatamente e de plano con conseguente suo obbligo di terminare la procedura
attivata sino all’ordinaria conclusione ex lege.
In altri e più esaustivi termini, se si consentisse al giudice di poter dichiarare

contraddittorio, si ammetterebbe anche la possibilità per il giudicante di mutare ad
arbitrio il rito scelto mentre lo sta celebrando, tanto più che, una volta che si è acceduto al regime di maggior tutela per le parti, di cui all’art. 127 cod. proc. pen.,
ogni decisione che non preveda la possibilità di ascoltare le parti processuali (e per
giunta su questioni suscettibili di chiudere immediatamente il procedimento instaurato) si traduce in una aperta violazione del principio del contraddittorio (audiatur
et altera pars) ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. La parte contro cui vien fatto
valere, anche dal giudice ex officio, il mancato rispetto di un termine processuale,
proprio perché l’ambito è quello camerale, ha diritto di far valere le proprie ragioni
sul punto al pari della pubblica accusa, diritto che non avrebbe avuto in un giudizio
de plano e che invece ha acquisito a seguito della fissazione dell’udienza di delibazione in contraddittorio.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esafne al Tr’bunale
di Napoli.
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 dicembre 2013

Il Cnsigliere estensore

l’inammissibilità dell’impugnativa inaudita altera parte, dopo aver scelto la via del

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