Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47457 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47457 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mulas Massimo nato a Nurri il 19/11/1965
avverso la sentenza del 12/11/2013 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12/11/2013, la Corte di appello di

Cagliari

confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari sez. dist. di Sanluri in data
10/3/2011 con la quale Mulas Massimo era stato condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 648
cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed
in particolare quella relativa alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il
reato allo stesso ascritto ed al trattamento sanzionatorio irrogato.

1

Data Udienza: 19/11/2015

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando

il seguente motivo di gravame: erronea

applicazione della legge penale e processuale nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 647 e
648 cod. pen. Si duole, al riguardo, della mancanza di prova circa il delitto
presupposto, della carenza dell’elemento soggettivo della ricettazione e

del sequestro in assenza del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai
quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in
fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente
censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva in
punto di insussistenza degli elemento costitutivi del delitto di ricettazione, ha
infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente,
evidenziato “…depongono per la ricorrenza nel Mulas dell’elemento soggettivo …
non solo le modalità della condotta, come inequivocabilmente accertate
attraverso le indagini, ma le stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede
dibattimentale

Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non

prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei
motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella
sentenza impugnata. Ed ancora non delle dichiarazioni rese in sede di indagini
preliminari si è fatto uso da parte dei giudici di merito, ma di quelle rese dallo
stesso imputato in dibattimento. Inoltre la prova circa la provenienza da delitto
degli ovini è stata ricavata dalla deposizione della persona offesa ed in
particolare dall’avvenuto riconoscimento da parte della stessa dei capi di ovini
che gli erano stati sottratti.
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta
infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.

P.Q.M.
2

dell’avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato al momento

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

estensore

Il Presidente

p

Il Consigl ‘

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