Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47455 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47455 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Nicola Alessandro nato a Torino il 23/6/1963
avverso la sentenza del 11/2/2014 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11/2/2014, la Corte di appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Venezia in data 20/3/2013, ritenute le già concesse attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata recidiva, riduceva la pena inflitta a
Nicola Alessandro a mesi dieci di reclusione ed € 140,00 di multa per il reato
di cui agli artt. 56 – 629, 81 comma 2 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in
punto di insussistenza del fatto per desistenza volontaria dell’imputato,
accogliendole nei termini sopra indicati quanto al trattamento sanzionatorio.

1

Data Udienza: 19/11/2015

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando

il seguente motivo di gravame: mancato

riconoscimento della desistenza volontaria, evidenziandosi che solo per
libera scelta dell’imputato che l’evento del reato non si è compiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel

risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non
considera né specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare
l’infondatezza della tesi difensiva in punto di sussistenza della desistenza
volontaria, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che
giuridicamente, evidenziato

Nicola non aveva desistito dalle sue pretese

volontariamente, ma solo perché la persona offesa non aveva ceduto alle sue
richieste e lo aveva convinto ad attendere dicendogli che non disponeva del
denaro …”. Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende
nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei
motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella
sentenza impugnata. La decisione sul punto risulta perfettamente in linea
con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in
base alla quale la desistenza volontaria, disciplinata dal comma terzo
dell’art. 56 cod. pen., si verifica quando la determinazione dell’agente di
interrompere l’azione non subisce l’incidenza di fattori esterni, idonei ad
interferire con la scelta adottata (sez. 2 n. 35764 del 23/4/2003, Rv.
228304; sez. 4 n. 32145 del 24/6/2010, Rv. 248183). Nel caso di specie,
appunto, dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di merito, non
censurabile in questa sede, risulta che l’azione criminosa si è interrotta solo
a seguito della resistenza frapposta dalla persona offesa e non in seguito a
determinazione volontaria assunta dall’imputato.
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta
infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
2

gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

estensore

Il Presidente

Il Consigli

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