Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47454 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47454 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Monaco Giovanni nato a Trapani il 15/6/1970
avverso la sentenza del 19/11/2013 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Enrico Maria Sinatra che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/11/2013, la Corte di appello di Palermo, in
riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 20/12/2011,
appellata dal P.M. e dalla costituita parte civile, dichiarava Monaco Giovanni
colpevole dei reati ascritto di cui agli artt. a) 485 491 cod. pen. b) 640 cod.
pen. e, concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi

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Data Udienza: 19/11/2015

cinque di reclusione ed C 120,00 di multa
1.1. La Corte territoriale accoglieva l’appello proposto dal P.M. e dalla parte
civile in punto di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso
ascritti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:

artt. 189, 190, 192, 530 e 546 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta
provata la responsabilità penale dell’imputato solo sulla base delle
dichiarazioni della persona offesa nonché manifesta illogicità della
motivazione sulla riconosciuta colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati
contestati ai capi a) e b).

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso merita accoglimento per essere fondata la questione proposta,
imponendosi, per le ragioni che seguono, l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
Segnatamente

il

motivo

proposto

attiene

all’intervenuta

dichiarazione di responsabilità del ricorrente in accoglimento dell’appello
proposto dal Pubblico Ministero e dalla parte civile avverso la sentenza di
assoluzione pronunciata dal giudice di prime cure.
Deve, al riguardo ed in via preliminare, osservarsi che il processo
penale vigente in Italia, quale delineato dal legislatore del 1989, prevede
un giudizio di primo grado a struttura tipicamente accusatoria, nell’ambito
del quale, quanto meno in linea generale, la prova viene acquisita, nel
contraddittorio delle parti dinanzi al giudice imparziale e terzo; ed al
principio del contraddittorio, consacrato a livello costituzionale nell’art. 111
Cost., si affiancano a livello di legge ordinaria, come cardini del nuovo
processo penale, i principi dell’oralità e dell’immediatezza. Nell’ambito di
questo sistema processuale è stato, tuttavia, mantenuto, a differenza di
quanto avviene nei cosiddetti sistemi accusatori puri, attraverso il giudizio
di appello, il doppio grado di giurisdizione che consiste nella possibilità di
ottenere sulla medesima imputazione una seconda pronuncia destinata a
prevalere sulla prima: nel rispetto dei limiti delle impugnazioni proposte

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inosservanza od erronea applicazione degli artt. 2, 13 e 24 Cost. e degli

dalle parti è prevista con il secondo grado di giudizio la possibilità di
rivedere in peius o in me/ius la prima decisione. A ciò si può pervenire, in
linea generale, attraverso l’esame del medesimo materiale probatorio
formatosi in primo grado, essendo la possibilità di escutere testimoni o
assumere nuove prove, attraverso la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale, un’eccezione subordinata alla presenza di rigorosi
presupposti. Nell’ambito di questo sistema delineato dal legislatore merita
particolare attenzione, alla luce dei successivi interventi del legislatore,

delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, l’ipotesi, che è
quella di cui si discute nell’ambito del presente ricorso, della sentenza di
assoluzione in primo grado riformata, in seguito all’impugnazione da parte
del Pubblico Ministero, in una sentenza di condanna. Trattasi, difatti, di una
situazione del tutto atipica sia rispetto al sistema accusatorio puro che con
riguardo al principio del doppio grado di giurisdizione; difatti, da un lato,
l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato viene dichiarata
sulla base di un esame cartaceo degli atti assunti in primo grado con
conseguente compromissione della dialettica processuale delle parti nel
momento di assunzione della prova; e, da un altro lato, l’imputato si ritrova
privato del doppio grado di giurisdizione, potendo, contro la sentenza in
grado di appello proporre soltanto ricorso in Cassazione per motivi di
legittimità, essendo di fatto preclusa una rivisitazione nel merito della
decisione che lo ha riconosciuto colpevole. L’intervento del legislatore sul
sistema, attuato con la legge n. 46 del 2006, non ha potuto sortire gli
effetti auspicati da autorevole dottrina che aveva evidenziato le sopra
esposte criticità soprattutto dopo l’entrata in vigore della nuova
formulazione dell’art. 111 Cost., essendo stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale. Ciononostante la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità si era da tempo dimostrata sensibile alle problematiche di
sistema fin qui evidenziate, enucleando, ancor prima degli interventi della
giustizia sovranazionale, dei limiti precisi entro i quali poteva addivenirsi, in
seguito all’impugnazione della parte pubblica, alla riforma in peius della
sentenza di assoluzione in primo grado.
Nella direzione ora segnalata si è affermato che, in tema di
motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la
decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del
proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente

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della Corte Costituzionale ed in particolare, per quel che nel seguito si dirà,

i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da
giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sez. U. n. 33748 del
12/07/2005, Rv. 231679). Si è parlato al riguardo di motivazione
«rafforzata>> per evidenziare come essa debba essere particolarmente
pregante ed approfondita; segnatamente si è, acutamente, precisato che la
sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado
deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le

dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli
argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo
ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e
deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi
pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte
operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova
diversi o diversamente valutati (sez. 6 n. 6221 del 20/4/2005, Rv. 233083;
sez. 6 n. 22120 del 29/4/2009, Rv. 243946).
Detto ciò, rileva il Collegio che i giudici di appello non hanno dato
conto, in modo logico ed esaustivo, del ragionamento seguito, che li ha
portati a riformare la decisione assunta dal giudice di prime cure,
confutando gli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, in
forza dei quali si era pervenuti ad un’assoluzione dell’imputato dai reati allo
stesso ascritti per non avere commesso il fatto con riguardo al capo a) e
perché il fatto non sussiste con riguardo al capo b), essendosi limitati a
sovrapporre una propria diversa valutazione al materiale probatorio già
esaminato dal giudice di primo grado. Segnatamente non risultato essere
state adeguatamente confutate le argomentazioni in fatto che avevano
portato il giudice di prime cure ad escludere la sussistenza del reato di
truffa per l’assenza di qualsiasi danno arrecato alla persona offesa in
conseguenza della condotta ascritta all’imputato, non potendo certo
considerarsi tale l’onorario pagato al legale per la contestazione circa la
validità del contratto e neppure risultano valutati adeguatamente gli
elementi che avevano condotto il giudicante in primo grado a ritenere non
provata l’avvenuta contraffazione della sottoscrizione della firma apposta

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ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria,

sul modulo, non potendo certo a tal fine supplire il raffronto fra la suddetta
firma e quella riconducibile all’imputato eseguito dalla Corte territoriale e
del quale si dà atto nella sentenza impugnata.
Ma, ancora, la sentenza impugnata non riesce a superare le censure
di legittimità di e ittimità prospettate dal ricorrente in ordine alla ritenuta
attendibilità della persona offesa Valenti Maria

e del teste Di Pietra

modulo di adesione al nuovo contratto da parte della stessa Valenti.
Su quest’ultimo specifico punto occorre, in primo luogo, soffermarsi
sull’effetto devolutivo dell’appello proposto dalla parte pubblica avverso la
sentenza di assoluzione, per precisare quali erano i diritti che l’imputato,
assolto in primo grado, poteva fare vale nel giudizio di appello instaurato
solo su iniziativa del Pubblico Ministero; in una tale fattispecie questa Corte
ha avuto modo di affermare: <> (sez. U n. 33748 del 12/7/2005, Rv.
231675). Ed anche più recentemente ed in particolare dopo l’intervento
della Corte Costituzionale (sentenza n. 23 del 2007), questa Corte ha avuto
modo di affermare, anche in ragione del principio del ragionevole dubbio,
che era stato introdotto dal legislatore con la già citata legge n. 46 del
2006, che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria
non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa
valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi
ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella
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P(it/

Giovanni in ordine proprio alla contraffazione della sottoscrizione del

operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (sez. 6 n. 46847
del 10/7/2012, Rv. 253718; sez. 6 n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024).
Nella ora descritta elaborazione si è inserita la decisione della Corte
EDU (Corte EDU, 5/7/2011, Dan contro Moldavia) che ha ravvisato la
violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione per violazione dei principi del
giusto processo, nell’ipotesi in cui il processo di appello, che aveva portato

in assenza di qualsiasi attività istruttoria e sulla base del solo esame
testuale delle prove assunte nel giudizio di primo grado. Segnatamente i
giudici di Strasburgo, pur riconoscendo la piena compatibilità con i principi
affermati dalla Convenzione della possibilità della condanna pronunciata dal
giudice di appello in riforma di una pronuncia assolutoria in primo grado,
hanno affermato che, laddove il diverso epilogo decisorio scaturisca, come
quanto meno parzialmente avvenuto nel caso di specie, da una diversa
valutazione di attendibilità di prove orali considerate decisive, l’art. 6 della
Convenzione impone l’assunzione diretta da parte dei giudici di appello
delle suddette prove orali, in ordine alle quali si ritiene di dovere modificare
il giudizio di attendibilità espresso dai primi giudici. Ciò oggi rappresenta
un principio che, in forza dell’art. 117 Cost. nell’interpretazione datane
dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 113 del 2001), deve trovare diretta
applicazione nel nostro diritto interno; in tal senso si è, appunto, affermato
che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, integrano, quali norme interposte, il parametro
costituzionale espresso dall’art. 117 comma 1 Cost., nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali.
Deve ancora evidenziarsi che alla suddetta decisione della Corte
EDU altre ne sono seguite che hanno ulteriormente ampliato e chiarito,
sempre nella direzione sopra indicata, il principio del diritto ad un equo
processo fissato dall’art. 6 della Convenzione. Così in particolare si è
espressamente precisato che, in base al suddetto principio, l’accusato ha il
diritto di confrontarsi con i testimoni alla presenza del giudice chiamato a
decidere, con pieni poteri sulla valutazione del fatto e del diritto, sulla sua
colpevolezza ed innocenza (Corte EDU 5/3/2013, Manolachi contro
Romania). In sostanza, precisano ancora i giudici di Strasburgo, il diritto
all’equo processo è il diritto ad un’affidabile valutazione dell’attendibilità

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ad un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, si era svolto

della prova orale, che può essere garantita solo dall’assunzione diretta della
stessa da parte del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità
dell’imputato (Corte EDU 9/4/2013, Fluera contro Romania). Ed ancora si
è ribadito che è incompatibile con le garanzie convenzionali il ribaltamento
della sentenza di assoluzione fondato su una mera rivalutazione della
testimonianza assunta in primo grado, laddove non si sia proceduto alla
nuova audizione dei testimoni, con l’ulteriore precisazione che a tale

di un’esplicita richiesta di parte (Corte EDU 4/6/2013, Hani contro
Romania).
La giurisprudenza di questa Corte, chiamata a confrontarsi con i
richiamati principi, si è trovata, in un primo momento, a doverne
circoscrivere in modo netto e preciso gli ambiti di applicazione,
evidenziando le fattispecie concrete alle quali si era riferita la Corte EDU e
nell’ambito delle quali, soltanto, si era ritenuto indispensabile, in caso di
ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, risentire i testimoni
già escussi in quel grado di giudizio. In sostanza si è precisato che, con
riferimento al giudizio di appello, la violazione del principio stabilito dall’art.
6, par. 1 CEDU è ancorata al duplice requisito della decisività della prova
testimoniale per pervenire, ribaltando l’esito assolutorio del primo grado di
giudizio, ad un giudizio di penale responsabilità, e della necessità, ai
medesimi fini, di operare una rivalutazione, in termini di attendibilità, della
medesima prova testimoniale; il tutto sulla base della semplice lettura
delle dichiarazioni rese dai testi in questione nel giudizio di primo grado,
senza procedere ad un nuovo esame degli stessi (sez. 5 n. 38085 del
5/7/2012, Rv. 253541; sez. 2 n. 46065 del 8/11/2012, Rv. 254726; sez. 5
n. 10965 del 11/1/2013, Rv. 255223; sez. 6 n. 16566 del 26/2/2013, Rv.
254623). Quindi il principio è venuto affermandosi nella giurisprudenza di
questa Corte anche in chiave positiva e non più limitata alla necessità di
circoscriverne l’ambito di operatività: in tal senso si è, appunto, detto che
in caso di riforma “in peius”, da parte del giudice d’appello, della sentenza
di assoluzione in primo grado laddove l’affermazione di penale
responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell’attendibilità di
prove orali considerate decisive, sussiste l’obbligo, in forza dell’art. 6 par. 1
CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, di procedere alla
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel
contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni (sez. 2 n. 45971 del

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incombente il giudice di appello deve procedere anche d’ufficio in assenza

15/10/2013, Rv. 257502; sez. 5 n. 47106 del 25/9/2013, Rv. 257585).
Passando a calare i principi sopra enunciati nel caso di specie deve
rilevarsi che i giudici di appello sono pervenuti all’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato, quanto meno con riferimento al reato di cui al
capo b), sulla base di una diversa valutazione delle testimonianze della
persona offesa e del marito della stessa, inserendosi proprio in quel
segmento nel quale ormai deve considerarsi vigente nell’ordinamento il

territoriale, pur avendo ritenuto di valutare diversamente, rispetto al
giudice di prime cure, le sopra richiamate prove orali, non ha avvertito la
necessità di procedere, attraverso la riapertura dell’istruttoria
dibattimentale, all’audizione dei suddetti testimoni, onde saggiarne, in
attuazione del principio di oralità ed in particolare attraverso il metodo del
contraddittorio, l’attendibilità. Ciò, per le ragioni sopra dette, si pone in
violazione del principio del giusto processo stabilito dall’art. 6 par. 1 della
CEDU, nell’interpretazione che alla norma convenzionale e’ stata data, nelle
decisioni sopra citate, dalla Corte sovranazionale, vincolanti per il giudice
italiano. Difatti dall’esame della sentenza impugnata si evince chiaramente
la rilevanza e la decisività della valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni rese dai suddetti testi, in assenza delle quali non sarebbe
stato possibile per la Corte territoriale pervenire ad un’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, non essendo a tal fine utilmente
valorizzabile il comportamento processuale assunto dallo stesso; ciò
comporta che, per potere adeguatamente dissentire dal giudizio di
inattendibilità espresso in primo grado senza incorrere nel vizio di
motivazione, era necessario l’esame diretto anche da parte dei giudici di
appello dei testimoni. È proprio in ordine a questo specifico punto non può
che convenirsi con i giudici di Strasburgo sulla particolare delicatezza e
complessità del compito affidato al giudice chiamato a valutare
l’attendibilità di un testimone; a ciò consegue che, in aderenza ai principi
propri del rito accusatorio, quanto meno in linea generale e con le previste
eccezioni, per potere adeguatamente esprimere detto giudizio e’
indispensabile l’esame diretto delle fonti di prova orale da parte del giudice
dello stesso chiamato a valutarne l’attendibilità, non essendo a tal fine
sufficiente la mera lettura dei verbali delle dichiarazioni raccolte da altro
giudice.
La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra

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sopra richiamato principio stabilito dalla Corte EDU; in sostanza la Corte

esposte, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Palermo, perché proceda a nuovo giudizio in ordine ai reati ascritti
all’imputato. Al riguardo, in base a quanto previsto dall’art. 173, comma 2
disp. att. cod. proc. pen., il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente
principio di diritto: ove all’esito del giudizio di appello si intenda riformare
in peius una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione
dell’attendibilità di prove dichiarative assunte in primo grado, è

sentenza della Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia, procedere alla
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere direttamente i testi
dinanzi al medesimo giudice chiamato a rivalutare la prova, occorrendo,
comunque una motivazione che contenga una confutazione specifica e
completa delle argomentazioni contenute nella decisione di assoluzione di
primo grado.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Roma, 19 novembre 2015

Il Consigl
dott. Rob

relatore
a Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
dott. Mario Gentile

indispensabile, in forza dell’art. 6 CEDU così come interpretato dalla

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