Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47453 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47453 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1)
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Allegretti Vito nato a Cologno Monzese il 9/4/1969
Veronese Massimilano Milko nato a desio il 29/3/1970

avverso la sentenza del 13/11/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
in relazione alla posizione di Veronese Massimilano limitatamente al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed il rigetto
del ricorso nel resto nonché il rigetto del ricorso proposto da Allegretti Vito;

RITENUTO IN FATTO
I. Con sentenza in data 13/11/2013, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15/1/2013, tra l’altro,
assolveva Allegretti Vito dai reati a lui ascritti ai capi A) 61 n. 7, 110, 648 bis
cod. pen., E) 61 n. 7, 110, 648 bis cod. pen. ed L) 61 n. 7, 110, 648 bis cod.
pen. per non avere commesso il fatto e, riqualificato il reato di cui al capo F)

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Data Udienza: 19/11/2015

61 n. 7, 110, 648 bis cod. pen. in quello di cui all’art. 648 cod. pen.,
rideterminava, per il suddetto reato nonché per quello di cui al capo I) 61 n.
7, 110, 648 bis cod. pen., la pena allo stesso inflitta in anni quattro e mesi
due di reclusione ed C 1.800,00 di multa, nonché, previa dichiarazione di non
doversi procedere nei confronti di Veronese Massimilano Milko per il reato
allo stesso ascritto al capo N) 61 n. 7, 110, 648 bis cod. pen., riqualificato in
quello di cui all’art. 648 cod. pen., perché estinto per prescrizione ed

con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni quattro di
reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di cui al capo D) 61 n. 7, 110,
112 comma 1 n. 1, 648 bis cod. pen.
1.1. La Corte territoriale accoglieva nei termini sopra indicati l’appello
proposto dall’imputato Allegretti, respingendole con riferimento al reato di
cui al capo F), salvo accoglierle solo con riferimento alla qualificazione
giuridica; accoglieva altresì nei termini sopra indicati l’appello proposto
dall’imputato Veronese, respingendole con riferimento alla riconosciuta
responsabilità per il reato di cui al capo D).

2. Avverso tale sentenza propongono separato ricorso gli imputati Allegretti
Vito e Veronesi Massimiliano Milko, per mezzo dei rispettivi difensori di
fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Allegretti Vito
2.1. mancanza ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento alle
risultanze processuali, posto che Allegretti Vito andava assolto anche dai
restanti capi d’imputazione nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Segnatamente eccepisce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per
essere stata fondata la dichiarazione di responsabilità dell’imputato
esclusivamente sulle dichiarazione del coimputato Andreoletti Claudio, prive
di altri elementi che ne confermino l’attendibilità; ed inoltre per essere
stata la stessa fonte di prova considerata non attendibile per i reati per i
quali l’imputato è stato mandato assolto ed invece considerata
immotivatamente attendibile per i reati per i quali è stato riconosciuto
colpevole.
2.2. Erronea applicazione della legge penale posto che il reato di cui al
capo I) andava riqualificato e sussunto sotto la fattispecie astratta di cui
all’art. 648 cod. pen. Evidenzia che l’imputato non ha né sostituito, né
trasferito, né ha compiuto operazioni in modo da ostacolare l’identificazione

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eliminata la relativa pena, confermando nel resto la decisione di primo grado

della provenienza delittuosa dell’autovettura, limitandosi a fungere da
prestanome.
2.3. Mancanza di motivazione circa la quantificazione della pena con
riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulle aggravanti, alla determinazione dell’aumento
per la continuazione ed al contenimento della pena nei minimi edittali.
Veronese Massimiliano Milko
2.4. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché

sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento
all’art. 648 bis cod. pen. Eccepisce in particolare la carenza dell’elemento
soggettivo del reato di cui al capo D).
2.5. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento
all’art. 648 bis cod. pen. e 159 cod. pen. Si duole della mancata
qualificazione del fatto come ricettazione, in quanto il ricorrente ha avuto
solo il nome di prestanome, non avendo partecipato a nessuna delle
attività di pulitura, eccependo altresì l’estinzione del reato, se qualificato
come ricettazione, per prescrizione.
2.6. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati
su motivi tutti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo proposto da Allegretti Vito, la Corte territoriale,
in relazione ai reati di cui ai capi F) ed I), ha ritenuto, confermando la
valutazione del primo giudice, che fossero emersi dei riscontri oggettivi alle
dichiarazioni rese dal coimputato Andreoletti Claudio; con riferimento al
capo F) sono state, a tal fine, valorizzate le dichiarazioni rese Huyer Geiar,
in forza delle quali il fatto contestato è stato qualificato come ricettazione e
non riciclaggio, essendo emerso dalla suddetta fonte di prova che
l’Allegretti si era intromesso nell’acquisto dell’autovettura fra l’Andreoletti ed

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mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai

-A!

il Huyer stesso. Quanto al capo I) il ricorrente non ha adeguatamente
considerato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si
evidenzia come l’imputato si sia inserito nel circuito del riciclaggio
dell’autovettura, essendo stato acquisito il riscontro oggettivo
individualizzante costituito dalla prima intestazione dell’autovettura alla sua
compagna tal Jamrichova Jana. La Corte ha, peraltro, con motivazione
esaustiva in fatto e priva di contraddizioni, evidenziato come, in relazione

dell’imputato non potessero essere considerati sufficienti per pervenire ad
un’affermazione di penale responsabilità dello stesso.
3.2. Quanto ora detto vale anche per ritenere infondato il secondo motivo di
ricorso inerente alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo I),
correttamente ritenuto integrare il reato di riciclaggio e non quello di
ricettazione; e ciò sulla base della premessa esposta nella prima parte della
motivazione nella quale si è affermato che valgono ad integrare concorso
nel reato di riciclaggio le condotte poste in essere nella fase del laundering
del veicolo, il cui atto finale era stato individuato nell’ottenimento delle
nuove targhe italiane. Ed appunto nel caso di specie, come si diceva, tale
attività è consistita nell’intestazione dell’autovettura alla compagna
dell’imputato; in particolare nella sentenza impugnata veniva evidenziato
come costei, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in data
7/5/2002, avesse dichiarato dì avere acquisto il veicolo in Svezia, mentre il
realtà lo stesso risultava rubato in Ospedaletto Lodigiano il 4/10/1991,
essendosi fatto riferimento al ruolo ricoperto nella vicenda dall’attuale
ricorrente ed alla consapevolezza da parte dello stesso della provenienza
delittuosa del mezzo.
3.3. Passando al terzo motivo, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale
disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e del resto
ha contenuto la pena base nel minimo edittale confermando il giudizio di
riconoscimento delle attenuanti generiche considerate ragionevolmente
equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva ed operando un
minimo aumento per la continuazione. Nel ricorso si prospettano
esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed
esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di

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agli altri reati contestati, gli elementi probatori acquisiti a carico

legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso
di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
3.4. Il primo motivo proposto dal Veronese è infondato essendo contenuta
nella sentenza impugnata un’adeguata motivazione, puntuale in fatto e
corretta in diritto, in ordine alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato

segnatamente si è fatto riferimento all’intervento dello stesso in una delle
fasi topiche delle operazioni illecite, quella conclusasi con il rilascio delle
targhe italiane nonché nelle operazioni prodromiche ad essa. Con
riferimento poi a quanto dedotto nel secondo motivo, la sentenza chiarisce
altresì perché il fatto debba essere qualificato come riciclaggio e non come
ricettazione, avendo tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente nella
vicenda, ruolo di intermediario che partecipava alla fase contraffazione dei
dati identificativi e di reimmiatricolazione dell’autovettura. Quanto poi al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., di cui
al terzo motivo proposto, dalla lettura della sentenza e dal ruolo in concreto
dall’imputato emerge, implicitamente, come si sia ritenuto che la condotta
dallo stesso posta in essere non potesse essere di minima importanza. A ciò
consegue che, come già affermato da questa Corte, in sede di legittimità
non è censurabile la sentenza per il suo silenzio sulla specifica deduzione
prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa
dalla motivazione complessivamente considerata (sez. 1 n. 27825 del
22/5/2013, Rv. 256340).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che lo hanno
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 per
ciascuno.

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dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio di cui al capo D);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Il Consi

e estensore

Il Presidente

Così deciso, il 19 novembre 2015

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