Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47452 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47452 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Iannazzo Pietro nato a Larnezia Terme il
27/10/1975
avverso la sentenza del 28/1/2014 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Gambardella che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento ed in
subordine eccependo l’estinzione del reato per prescrizione;
lette le conclusioni depositate dall’avv. Caterina Restuccia, nell’interesse
della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme;
RITENUTO IN FATTO
1
Data Udienza: 19/11/2015
1. Con sentenza in data 28/1/2014, la Corte di appello di Catanzaro
confermava la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 19/2/2013, che
aveva condannato Iannazzo Pietro alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione per il reato al lui ascritto al capo B) 110, 81 cod. pen., 12
quinquies d.l. n. 306 del 1992.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
2.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea
applicazione dell’art. 12 quinquies d.l. 306/1992 nonché mancanza e
manifesta illogicità della motivazione. Rileva al riguardo che l’epoca di
commissione del reato deve essere ravvisata nel 10/10/2001, data in cui
venne costituita la società o al più in quella del 28/3/2002, quando il
ricorrente viene assunto nella Deltavi Costruzioni e che quindi il reato era
già prescritto all’epoca della pronuncia della Corte d’appello, trattandosi di
reato istantaneo con effetti permanenti. Rappresenta ancora che i
concorrenti necessari nel reato, cioè coloro i quali si intestavano
fittiziamente la società, hanno visto la loro posizione archiviata, non
giustificandosi la sola riconosciuta responsabilità del ricorrente, stante la
comune determinazione che sarebbe alla base della interposizione fittizia.
Evidenzia poi che la procura generale rilasciata in data 28/5/2007 allo
Iannazzo dalla Deltavi fa venir meno definitivamente la sussistenza del
fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere
manifestamente infondate tutte le doglianze proposte.
Quanto all’epoca di commissione del reato, il capo di imputazione
riporta la data dell’accertamento indicata nel mese di ottobre 2010 e parla
di reato tuttora in corso, volendosi, evidentemente, riferire ad un reato
permanente. Viceversa la costante giurisprudenza di questa Corte ha
considerato il delitto di trasferimento di fraudolento di valori come un reato
istantaneo con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene
realizzata l’intestazione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il
permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta
criminosa (sez. U n. 8 del 28/2/2001, Rv. 218768; sez. 5 n. 30605 del
2
stesso ascritto sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.
22/5/2009, Rv. 244482; sez. 6 n. 24657 del 27/5/2014, Rv. 262045).
Detto ciò, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata, con valutazione
in fatto non censurabile in questa sede e neppure contestata nel giudizio di
merito, la Corte territoriale individua il momento consumativo del reato,
cioè quello in cui l’attuale ricorrente acquisisce di fatto la proprietà della
DELTAVI Costruzioni S.r.l., nel momento del rilascio, in data 28/5/2007, da
parte di tal Caparello Maria Emanuela nella qualità di amministratore unico,
appello parlano, ragionevolmente, dell’atto con il quale << ... il prevenuto
suggella, all'esterno, l'avvenuto ingresso, da proprietario e
plenipotenziario, nella società in parola consentendo altresì di datare, ai fini
che qui rilevano, il perfezionamento della condotta criminosa...». E la
soluzione accolta dai giudici di merito risulta perfettamente in linea con la
giurisprudenza di questa Corte, laddove, dopo avere ribadito la natura di
reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie prevista dall'art. 12
quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992, si è
affermato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una serie di
attribuzioni fittizie, il reato si consuma quando viene realizzata l'ultima di
esse (sez. 1 n. 23266 del 28/5/2010, Rv. 247581; sez. 2 n. 39756 del
5/10/2011, Rv. 251192). Difatti occorre tenere presente la ratio della
fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del
1992, che è quella di perseguire qualsiasi forma di trasferimento di beni da
un soggetto, che ne rimane comunque effettivo dominus, ad un altro che
assume il ruolo di titolare apparente in un'ottica complessiva di riduzione
degli spazi di autonomia privata nel cui ambito sono ritenuti leciti i
fenomeni di intestazione fiduciaria o di negozi indiretti; il tutto con la
finalità ultima di impedire che vengano eluse le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e
648 ter del codice penale. A ciò consegue che l'ambito oggettivo delineato
dalla norma incriminatrice non si presta ad essere imbrigliato in schemi
predefiniti, potendo essere molteplici e non classificabili in astratto i
meccanismi attraverso i quali può realizzarsi l'attribuzione fittizia, né può
ricondursi la definizione di titolarità o disponibilità entro schemi tipizzati di
carattere civilistico. In sostanza la norma lascia al giudice di merito la
discrezionalità di accertare, senza vincoli di carattere formale, il fatto
storico apparente rispetto a quello reale e lo scopo specifico che ha 3 in favore dello Iannazzo della procura generale. Sul punto i giudici di ,I,
V caratterizzato la condotta dell'interposizione. Ciò deve essere particolarmente tenuto presente in quelle situazioni, assimilabili a quella
oggetto del presente ricorso, nelle quali, attraverso meccanismi complessi
e diversificati nel tempo, vengono poste in essere plurime condotte volte
tutte a consentire al reale titolare del bene di mantenere il proprio rapporto
di signoria con lo stesso. Ci si vuole, cioè, riferire a tutte quelle condotte
gestorie, ricorrenti quando il fenomeno dell'interposizione si verifica in versante della stessa condizione qualitativa e quantitativa dei beni, come
anche il riempiego di utili o operazioni di gestione ordinaria pur sempre
inquadrabili nello schema dell'interposizione fittizia. Ed allora, al riguardo e
con particolare riferimento al capo di specie, deve essere ribadito il
principio già affermato da questa Corte, in base al quale <