Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47451 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47451 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
SICILIANO Domenico n. Palermo il 24 luglio 1982
avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2013 dalla Corte di appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giulio Romano, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio;
sentito il difensore di ufficio, avv. Adriano Andrenelli del foro di Roma, che si è riportato ai
motivi di ricorso;
osserva:

Data Udienza: 05/11/2015

2
Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 28 novembre 2013 la Corte di appello di Palermo ha

confermato la sentenza emessa il 10 aprile 2012 dal Tribunale di Palermo nei confronti di
Siciliano Domenico, dichiarato colpevole dei reati di truffa e falso (art.485 c.p.) commessi
nell’anno 2009 e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed
euro 400,00 di multa.
2.

Avverso la predetta sentenza l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso per

proposizione del ricorso per cassazione è intervenuta da parte della persona offesa la
remissione di querela, per cui chiede la dichiarazione di estinzione del reato per la
sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità. Il ricorrente ha richiamato, a
sostegno della richiesta, alcune pronunce di questa Corte, affermando che da un lato l’art.152
co.3 cod.pen. impone di ritenere che solo la scadenza del termine per impugnare,
determinando il giudicato formale ex art.648 co.2 cod.proc.pen., precluda l’applicazione della
causa estintiva e dall’altro che l’art.609 co.2 cod.proc.pen. prevede che la Corte di cassazione
decida anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Considerato in diritto
1.

Il ricorso è fondato.

2.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e

ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di
inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato
tempestivamente proposto (Sez.Un. 25 febbraio 2004 n.24246, Chiasserini). La remissione di
querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del
reato anche in mancanza di altri motivi di ricorso, in quanto è validamente effettuabile sino a
quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai
sensi dell’art. 648, comma 2, cod.proc.pen. non sia stata

“pronunciata l’ordinanza o la

cassazione evidenziando che dopo la sentenza di appello e prima del decorso del termine per la

sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” (Sez. VI 13 gennaio 2011 n.2248,
Cagnazzo; sez.II 28 aprile 2010 n.18680, Lo Conte; sez.V 15 febbraio 2002 n. 10637,
Bartelloni).
P

3.

Va, quindi, dichiarata l’estinzione dei reati (art.640 cod.pen e art.485 cod.pen.,

entrambi procedibili a querela) per la remissione di querela ritualmente espressa dalla persona
offesa Maltese Franca il 22 gennaio 2014 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Santa Flavia
con contestuale accettazione da parte del querelato, e odierno ricorrente, Siciliano Domenico.
La sentenza deve essere annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

4.

Il pagamento delle spese delle spese del procedimento, non risultando un

diverso accordo tra le parti nell’atto di remissione, va posto ex art.340, comma 4,
cod.proc.pen. a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per intervenuta remissione
di querela. Spese come per legge.

il cons. est.

Roma 5 novembre 2015

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