Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4745 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4745 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Bellocco Ilenia

n. il 19 giugno 1989

2) Sibio Domenico

n. il 14 maggio 1978
avverso

l’ordinanza 5 giugno 2013 — Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali;
udito il difensore avv. Gregorio pacciola, che ha concluso, per entrambi i ricorrenti,
per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore avv. Guido Contestabile che, per la sola Bellocco, ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 5 giugno 2013, il Tribunale di Reggio Calabria, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Sibio Domenico e
Bellocco Ilenia avverso l’ordinanza emessa in data 4 maggio 2013 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che applicava ai prefati la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere ai sensi

le 2011, ordinanza che veniva così confermata.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che dalle intercettazioni
disposte era risultato che entrambi gli indagati avevano partecipato alla associazione mafiosa denominata “ndrangheta’ svolgendo il Sibio funzioni di punto di riferimento per la logistica e la tutela del latitante Pesce Giuseppe cl. 80 e la Bellocco un
ruolo di collegamento e trasferimento di comunicazioni e ordini con gli altri affiliati
durante la latitanza del medesimo Pesce.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Gregorio
Cacciola, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione Sibio Domenico e Bellocco Ilenia chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
2

In particolare sono stati sviluppati dai ricorrenti, con un unico atto di ricorso, i
motivi che attengono al rilievo del ne bis in idem per il Sibio e, per entrambi, della
insussistenza del quadro indiziario in relazione al contestato reato associativo ex
art. 416 bis cod. pen. Veniva infatti eccepito che il PM in modo arbitrario aveva
temporalmente spezzato la contestazione associativa in due diversi procedimenti
(ALL-INSIDE e CALIFFO) diversificandoli con la sola data consumativa. In realtà
trattavasi dello stesso reato dove i fatti, i personaggi, i programmi, i reati e il mo-

dus operandi risultano essere perfettamente sovrapponibili sicché stante la connotazione propria della permanenza del reato associativo doveva ritenersi che il PM
aveva violato il diritto alla libertà del cittadino rispetto alla medesimezza del fattoreato. Non solo, ma se poi effettivamente il reato era stato ritenuto decorrente dalla data del 21 aprile 2011, non poteva essere utilizzato un materiale probatorio anteriore a tale data. Veniva quindi analizzato il materiale probatorio rappresentato
dalle intercettazioni ambientali, ritenute insufficienti sotto il profilo della gravità indiziaria a supportare la custodia cautelare oltre non riscontrate da elementi specifici
invece necessari per la cripticità e non decifrabilità del loro contenuto. Per tutte le

Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Sibio Domenico — RG: 38992/13, RU: 32;

dell’art. 416 bis cod. pen., commessi in Rosarno e altri luoghi a far data dal 21 apri-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

intercettazioni ambientali veniva fornita un’interpretazione alternativa e neutra rispetto alla prospettazione di accusa.
Sono stati altresì presentati dal difensore della Bellocco motivi aggiunti in cui si
censurava non solo la tecnica redattiva del provvedimento gravato, ma anche il fatto che non vi fosse traccia in esso delle doglianze difensive prospettata al riesame.

3. — I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammiissibili.
3.1 — Quanto all’eccezione di ne bis in idem deve osservarsi che trattasi per
certo, il segmento oggetto del procedimento All-Inside e quello oggetto del presente giudizio, di reati temporalmente (e quindi ontologicamente) diversi poco rilevando la medesimezza degli altri elementi indicati dal ricorrente. Un medesimo fatto,
ancorché svolto in tempi differenti, origina reati nuovi che, sebbene riconducibili a
un unico evento, contiguamente apprezzabile ex art. 81 cpv. cod. pen. (ovvero ai
fini di retrodatazione della misura cautelare), determina sanzioni diverse per il protrarsi del suo disvalore nel tempo. La perduranza del fatto illecito, evidenzia inoltre,
con la protervia della condotta delinquenziale, la pericolosità dell’agente giustificando di per sé, qualora sussistano le relative esigenze cautelari, l’ordinanza custodiale.
Nella fattispecie, oltretutto, il primo segmento del reato associativo è stato già
oggetto di condanna da parte del giudice di merito sicché, giocoforza, la cesura del
delitto ha trovato una sua giustificazione nella doverosità della celebrazione del secondo giudizio.
3.2 — Da respingersi sono anche le censure difensive in punto di critica del materiale indiziario esaminato dal giudice, posto che altro non sono se non una mera
rivisitazione di una valutazione già esaustivamente effettuata dal giudice. Le intercettazioni telefoniche, che rappresentano quel novum probatorio su cui si è incentrata la nuova contestazione d’accusa, pongono in risalto come evidenziato dalla
esauriente motivazione del giudice e per quanto necessario in questa fase cautelare
di gravità indiziaria, il fattivo esercizio da parte di entrambi i prefati di quel ruolo
operativo e concreto loro demandato nell’ambito della vita associativa cui ineriscono. Che poi, in relazione in particolare alla Bellocco, i suoi contatti in qualità di messaggera siano contenuti nel tempo e nel numero non inficia in alcun modo il forte

Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Sibio Domenico — RG: 38992/13, RU: 32;

3

Osserva in diritto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

significato indiziario di cui sono portatori, posto il pacifico livello di apicalità su cui
insiste il rilevato intervento collaborativo in punto di passaggio di informazioni e
l’efficacia dello strumento diffusivo.
Quanto infine a entrambi, la rilevata cripticità delle conversazioni intercettate
(che si decifrano però solo nell’ottica delle logiche di asservimento associativo, non
essendo stata fornita un’interpretazione neutra e alternativa che le giustificasse)

tazione esposta dal giudice, la prospettazione di accusa.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, ciascuno, della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp.
ai

L 4

.

att. cod. proc. pen.

t

O”
per questi motivi
ccti

o

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

E

processuali e, ciascuno, al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa

d cc

delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 dicembre 2013

Il pnsigliere estensore

4

contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, corrobora, nella completa argomen-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA