Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47449 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47449 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

25/6/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 27/5/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo della società Ecofly con
sede in Milano via Quintosole, 42/21 comprensiva dell’impianto mobile, delle
quote sociali e dei mezzi di trasporto in ordine al reato di cui all’art. 260 d.
Igs. n. 152 del 2006 (capo b) dell’imputazione) per il quale risultava
indagato Spinelli Diego.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza del fumus del reato.
1

Data Udienza: 06/11/2013

1.2.

Il Tribunale di Milano, sezione del riesame, respingeva l’istanza

proposta, confermando il decreto impugnato.

2.

Ricorre per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di

fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla

Eccepisce al riguardo che la motivazione del provvedimento impugnato si
fonda sull’interpretazione delle intercettazione e che con particolare
riferimento all’intercettazione n. 63140 del 11/11/2008, dalla trascrizione
della stessa, effettuata dalla difesa, si evince un significato opposto a
quello desumibile dal provvedimento impugnato. Contesta le
argomentazioni utilizzate nel provvedimento impugnato per considerare
l’artificiosità del discorso, facendo rilevare che le conversazioni citate sono
tutte successive a quella di cui trattasi e non riguardano il ricorrente e la
sua azienda. Evidenzia poi una frase, estrapolata dalla conversazione del
11/11/2008 e non riportata nel brogliaccio ripreso nell’ordinanza cautelare,
dalla quale risulterebbe un ordine all’autista di andare a scaricare presso
l’impianto Ecofly.
2.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alla
mancanza della motivazione relativamente alla doglianza sollevata dalla
difesa circa l’inesistente riscontro del Telepass per le condotte di cui al capo
b). Rappresenta al riguardo che i riscontri presenti agli atti riguardano altre
imputazioni, evidenziando altresì che il tragitto contemplato
nell’imputazione non presenta alcun passaggio autostradale.
2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla
sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 260 d. Igs. n. 152 del 2006 in
relazione alla doglianza sollevata dalla difesa in merito alla confessione del
coindagato Liati. Evidenzia che, contrariamente a quanto risulta nel
provvedimento impugnato, Liati ha fatto riferimento esclusivamente
all’impianto di Carpineto per i viaggi verso la cava Tecchione e mai
all’azienda Ecofly del ricorrente.
2.4. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in riferimento all’art. 260 d.

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sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 260 d. Igs. N. 152 del 2006.

Igs. n. 152/2006. Evidenzia al riguardo che il reato ipotizzato richiede la
sussistenza del requisito dell’abitualità, pur riferendosi il fatto ad un unico
trasporto effettuato il 12 novembre.
2.5. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta
sussistenza del pericolum in mora. Evidenzia che il Tribunale si è limitato a
confermare la valutazione del giudice per le indagini preliminari con

sentenza di patteggiamento citata nel provvedimento riguarda le persone
fisiche e non l’ente giuridico e che le irregolarità riscontrate erano tutte
antecedenti alla revoca dell’autorizzazione intervenuta il 30/11/2009.
2.6. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alla
mancanza di motivazione in relazione all’assenza del nesso di strumentalità
rispetto al reato contestato di alcuni beni sottoposti al vincolo. Ci si vuole
riferire all’unità immobiliare sita in Corteleona (PV) di proprietà della Ecofly
s.r.l. che costituisce un comune appartamento concesso in locazione dalla
società e pertanto irrilevante rispetto all’attività di trattamento dei rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi
proposti.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo
l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di
misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di
Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità
di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni
processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del
30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari
reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade
in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari,
caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò

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motivazione assolutamente carente. Segnatamente fa rilevare che la

comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la
sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato
possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di
verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella
legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità
penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del
23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).

censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa
la sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione di una misura
cautelare reale. Specificamente, con riferimento alle questioni proposte con
i primi tre motivi di ricorso, viene dato atto che dal complesso delle
intercettazioni era emerso in modo assolutamente imponente un abituale
ricorso da parte del Liati alle contestate operazioni di giro bolla, in relazione
alle quali lo stesso incaricava quotidianamente gli autisti di intestare
formalmente i formulari all’impianto di Carpineto per poi recarsi a scaricare
direttamente in una cava. Inoltre, con riferimento al suddetto impianto di
Carpineto, il Tribunale ha, ragionevolmente, ritenuto di rinvenire un
elemento di riscontro oggettivo nei dati provenienti dai Telepass installati
sugli automezzi, dovendosi escludere, al riguardo, al contrario di quanto
rappresentato nel secondo motivo di ricorso, qualsiasi contraddittorietà
della motivazione. Evidentemente il Tribunale ha inteso di valorizzare i
suddetti dati oggettivi, con specifico riferimento alla posizione dell’attuale
ricorrente, quali elementi di riscontro all’attendibilità estrinseca alla
chiamata in correità effettuata dal Liati.
Con specifico riferimento poi a quanto dedotto nel primo motivo di
ricorso, il Tribunale ha, correttamente, evidenziato di dovere interpretare la
conversazione citata nel ricorso anche nella versione trascritta dalla difesa,
intercorsa fra Liati e Di Stefano, alla luce del complessivo tenore delle
numerose altre intercettazioni riportate nel provvedimento impugnato
relative alle conversazioni fra Liati ed i singoli trasportatori.
In sostanza vengono nuovamente riproposte in questa sede
questioni di fatto rispetto alle quali motivazione del provvedimento
impugnato non presenta vizi di legittimità. In particolare il Tribunale ha
esaminato, analiticamente, una serie di dati emersi dalle indagini
pervenendo alla ragionevole conclusione che il ricorrente, attraverso la
propria organizzazione imprenditoriale, aveva contribuito con il Liati a porre

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Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non risulta

in essere diverse operazioni di trasporto illecito di rifiuti; ciò avveniva
attraverso un’apparente ripulitura formale di materiale qualificato come
rifiuti, in quanto scarti di cantiere edile, materiale che, invece, veniva
scaricato direttamente nelle cave; e ciò era avvenuto almeno otto volte
nella data 12/11/2008, essendo stati individuati anche gli autisti che
avevano materialmente effettuato il trasporto presso l’impianto Ecofly.
Quanto poi alla configurabilità del reato ipotizzato, di cui tratta il

fosse emerso che non si trattasse affatto di un’attività isolata, essendo
stata effettuata nella giornata del 12/11/2008 otto volte e come dalle
intercettazioni fosse, altresì, risultato che la Ecofly si prestasse, sempre a
favore del Liati, alla perpetrazione di ulteriori attività di falsificazione aventi
ad oggetto sempre la provenienza ed il peso di rifiuti.
Con riguardo infine al periculum in mora, di cui tratta il quinto
motivo di ricorso, il provvedimento impugnato, dopo avere evidenziato i
numerosi precedenti già riportati dal ricorrente per reati in materia di
rifiuti, illustra in modo assolutamente esaustivo gli elementi di fatto in forza
dei quali si è ritenuto ancora sussistente ed attuale un pericolo che, in
ipotesi di dissequestro, la società ed i relativi beni strumentali, anche
avvalendosi di altre realtà imprenditoriali munite delle necessarie
autorizzazioni, possano essere destinati alla commissione di ulteriori reati
in materia di rifiuti. Ed il Tribunale ha dato atto, nel motivare in ordine alla
ritenuta persistenza del periculum in mora di avere tenuto conto del tempo
trascorso dalla commissione del reato, avendo preso in considerazione
elementi concreti, emergenti dal verbale di sequestro e dalla relazione
dell’amministratore giudiziale della Ecofly sottoposta a sequestro, sulla
base dei quali si era ritenuto possibile ancora una reiterazione dei reati da
parte dell’indagato. Ed anche con riguardo alla dedotta non strumentalità di

quarto motivo di ricorso, il provvedimento impugnato ha dato atto di come,

alcuni beni sottoposti a sequestro, tra i quali l’unità immobiliare sita in
Cortoleone, non risulta censurabile la motivazione del provvedimento
impugnato, laddove la stessa ha evidenziato la mancanza di
documentazione a supporto dell’asserzione difensiva, documentazione
neppure prodotta in questa sede. Il motivo, pertanto, deve considerarsi del
tutto generico in quanto il ricorrente fa menzione di fatti che omette in
alcun modo di documentare, come sarebbe stato suo onere in forza del
principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (sez.

1 n. 6112 del 22/1/2009, Rv. 243225).

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6-

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2013

P.Q.M.

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