Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47444 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47444 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Castagnella Giovanni nato a San Giorgio Morgeto
(RC) 7/10/1978
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione del riesame in data
26/4/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per il ricorrente l’avv. Antonio Strillaci, il quale si è riportato ai motivi di
ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/3/2013 la Corte d’Appello di Milano rigettava
l’istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata nei

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Data Udienza: 06/11/2013

confronti di Castagnella Giovanni in relazione al reato di estorsione
aggravata di cui al capo 51, per decorrenza del termine massimo di fase.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l’imputato, eccependo
che, in mancanza di un apposito provvedimento, nella sospensione dei
termini disposta durante la pendenza del termine per il deposito della
sentenza, non poteva essere compresa la proroga del suddetto termine
concessa ai sensi dell’art. 154 comma 4 bis cod. proc. pen.
Il Tribunale di Milano, sezione del riesame, respingeva l’istanza

proposta, confermando l’ordinanza impugnata.

2.

Ricorre per Cassazione l’indagato, sollevando i seguenti motivi di

gravame:
2.1. violazione ed erronea applicazione di norme processuali e mancanza di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 304 commi 2 e 3 e 154 disp. att. cod. proc. pen. in
ordine alla non ritenuta decorrenza del termine di fase. Fa rilevare, al
riguardo, che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia
cautelare durante la pendenza per la redazione della motivazione
costituisce un provvedimento discrezionale e come tale sindacabile dal
giudice di cui all’art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere sottratto a
qualsiasi sindacato la proroga del suddetto termine conseguente al
provvedimento di cui all’art. 154 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondato il motivo proposto.
Dall’esame del provvedimento impugnato risulta che il giudice aveva
disposto la sospensione dei termini di durata massimi della custodia
cautelare per un tempo pari al termine fissato per il deposito dei motivi;
detto termine, originariamente fissato in novanta giorni, era stato
prorogato, ai sensi dell’art. 154 comma 4 bis cod. proc. pen., con
provvedimento del Presidente del Tribunale di ulteriori sessanta giorni. Al
riguardo il Tribunale si è adeguato alla costante giurisprudenza di questa
Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale il provvedimento di
sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del
giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della
sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il

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o,,-

1.2.

deposito della motivazione, concesso ai sensi dell’art. 154 comma quarto bis disp. att.cod. proc. pen.(sez. 1 n. 43813 del 8/10/2008, Rv. 241557;
sez. 6 n. 22811 del 25/5/2011, Rv. 250107). Se dunque, come affermato
nell’ultima decisione citata, la sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non richiede il
rispetto del principio del contraddittorio, trattandosi di un caso di
sospensione ex legge, rispetto al quale le parti non potrebbero in alcun

termine venga prorogato con provvedimento del presidente del tribunale
adottato ai sensi dell’art. 154 comma 4 bis cod. proc. pen.

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma

1 ter,

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’imputato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma

1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma

1 ter, delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2013

modo interferire, detto principio dovrà valere anche nell’ipotesi in cui detto

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