Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47443 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47443 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUSSA YOUSSEF N. IL 11/05/1989
avverso la sentenza n. 16930/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Moussa Youssef ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 628; 582, 699, c.p., e deduce
erronea applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità e al trattamento sanzionatorio (per mancata
concessione delle attenuanti innominate come prevalenti).
parenza si deduce un vizio dèlla motivazione ma in realtà, si prospetta una valutazione
(t it,AT.63,441
_22._
at puc,(4~kori..;0LW(„9.44,
delle prove~sa e pitrfavoreVéde al ricorrente si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte,
come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez.
4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Circa la mancata concessione delle attenuanti innominate come prevalenti il ricorso è
manifestamente infondato per difetto di correlazione con la puntuale motivazione resa dalla corte di
merito imperniata sulla gravità del fatto.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

In

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