Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47441 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47441 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• DE LUCA Anna, nata a Napoli il giorno 26/8/1972;
avverso la sentenza n. 6789/14 in data 29/10/2014 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/10/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
17/12/2009, nei confronti di DE LUCA Anna, in relazione ai reati di cui agli artt.
61 n. 2, 648 cod. pen. e 485 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: vizio
di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza difensiva di riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità oltre che per manifesta
infondatezza contenendo la sentenza impugnata congrua motivazione in ordine
alle circostanze attenuanti generiche che, contrariamente all’assunto della
ricorrente, le sono state riconosciute fin dal giudizio di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i

Data Udienza: 10/11/2015

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così decigo in Roma il 10 novembre 2015.

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