Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47439 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47439 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZA GIANPIERO N. IL 07/01/1981
avverso la sentenza n. 2797/2014 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 10/11/2015
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta correttezza della qualificazione del fatto.
Il motivo è inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in
motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal
giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e
l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto
orientamento, che ne ammette la deducíbilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea
o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente
delibata dal giudice a quo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
10/11/2015
Il GIP TRIBUNALE di TARANTO, con sentenza in data 10/12/2014, applicava nei confronti di
MAZZA GIANPIERO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui
all’art. 629 c.p.