Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47439 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47439 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ANSELMO GIUSEPPE nato il 23/04/1977, avverso l’ordinanza del
Tribunale del Riesame di Palermo in data 26/04/2013;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha
concluso per l’inammissibilità:
udito il difensore avv.to Antonio Strillacci che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO
1. Con ordinanza del 26/04/2013, il Tribunale del riesame di
Palermo confermava l’ordinanza con la quale, in data 13/04/2013, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città
aveva applicato ad ANSELMO Giuseppe la misura della custodia
cautelare in carcere perché indagato del delitto di rapina aggravata ai
danni di Salvatore Bottone.

Data Udienza: 06/11/2013

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 56-628 COD. PEN. per avere il tribunale
ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla rapina
consumata della pistola detenuta dalla parte offesa, laddove la

usasse. In realtà, l’obiettivo della rapina non era la pistola ma il denaro
ed i gioielli che si trovavano nel negozio di gioielleria.
2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 COD. PROC. PEN. per non avere il
Tribunale motivato adeguatamente in ordine alla possibilità che ad esso
ricorrente fossero concessi gli arresti domiciliari.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha chiarito che la pistola fu sottratta alla parte
offesa con violenza.
E’ vero che la sottrazione fu effettuata per difendersi, ma resta il
fatto che l’indagato, insieme al complice, se ne impossessò
definitivamente: sul punto, il ricorrente nulla ha dedotto né obiettato,
sicchè, anche a voler accedere alla tesi difensiva, il reato di rapina
consumata deve ritenersi integro sia sotto l’aspetto materiale che
psicologico.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. il
tribunale ha rilevato che «nonostante le precedenti condanne definitive
[ndr: per concorso in rapina] Amselmo si è reso responsabile dei gravi
fatti de quibus così palesando una assoluta indifferenza alla minaccia
delle sanzioni penali ed una pervicacia dedizione al crimine» che lo
rendono incompatibile

«con regimi caute/ari che richiedono uno

spontaneo rispetto delle prescrizioni imposte».
Si tratta di un giudizio di merito, che in quanto motivato in modo
adeguato e coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale, si
sottrae ad ogni censura motivazionale in sede di legittimità non essendo

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medesima era stata sottratta al Botta al solo fine di evitare che costui la

neppure ravvisabile alcuna violazione di legge atteso che la motivazione
è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.
Roma 06/11/2013
IL PRESIDENTE
(Dott. Di?
IL CONSIGLI
(Dott. G. R

i

Gentile)

r

del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

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