Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47438 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47438 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
NOTTI DOMENICO nato il 23/12/1989, avverso l’ordinanza del
05/04/2013 del Tribunale del Riesame di Bologna;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Gianpiero Calabrese che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO
1. Con ordinanza del 05/04/2013, il Tribunale del riesame di
Bologna confermava l’ordinanza con la quale, in data 06/03/2013, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna aveva
applicato a NOTTI Nicola la misura della custodia cautelare degli arresti
domiciliari perché indagato del delitto di rapina aggravata ai danni di Do
Nascimiento Maria Caterina perpetrata in Lugo il 22/10/2010.

Data Udienza: 06/11/2013

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

273-274

COD. PROC. PEN.

per avere il

tribunale ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, laddove i

biologica rinvenuta a casa della parte offesa, su un bicchiere di plastica
in cui avrebbe bevuto il ricorrente, poteva riferirsi ad una traccia
risalente a giorni prima della rapina; b) la stessa parte offesa non aveva
riconosciuto in foto il ricorrente.
Il ricorrente, poi, lamenta la violazione dell’art. 274/1 lett. c) cod.
proc. pen. sostenendo che non vi fosse alcun pericolo di reiterazione di
reati della stessa indole, anche perché erano trascorsi oltre due anni dal
delitto.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

275

COD. PROC. PEN.

per non avere il

Tribunale considerato che il ricorrente attualmente risiede in Calabria
dove è dedito ad una stabile attività lavorativa: il che renderebbe la
misura applicata sproporzionata e non adeguata.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato un compendio probatorio
costituito da una serie di indizi sicuramente caratterizzati dal requisito
della gravità (cfr pag. 3 ss ordinanza).
Il Tribunale, in particolare, ha chiarito le ragioni per le quali non vi
era alcun elemento per ritenere che la traccia biologica appartenente
all’indagato – e rinvenuta sul bicchiere trovato a casa della persona
offesa dove era avvenuta la rapina – potesse risalire ad un momento
diverso da quello del giorno della rapina.
Il tribunale, ha poi, anche motivato in ordine alla irrilevanza del
mancato riconoscimento in quanto gli ulteriori elementi indiziari erano
soverchianti.

2

medesimi non avevano alcuna valenza indiziante posto che: a) la traccia

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale, a pag. 6 dell’ordinanza,
alla stregua di puntuali elementi fattuali, ha concluso che «l’attenta
analisi del curriculum consente di attualizzare il giudizio di pericolosità
sociale del ricorrente, rivelatosi dedito in modo non occasionale a reati
contro il patrimonio e dimostratosi anche in tempi recenti trasgressivo

Si tratta di un giudizio di merito, che in quanto motivato in modo
adeguato e coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale (in
particolare, risulta che il ricorrente, dal 12/11/2012, è stato sottoposto
alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni
due e denunciato due volte per trasgressione delle prescrizioni), si
sottrae ad ogni censura motivazionale in sede di legittimità non essendo
neppure ravvisabile alcuna violazione di legge atteso che la motivazione
è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.
Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, in relazione alla pretesa
violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. avendo il Tribunale ampiamente
chiarito le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliare doveva
ritenersi adeguata e proporzionata (cfr pag. 7 ordinanza).
In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 06/11/2013

rispetto alle prescrizioni istituzionali».

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