Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47435 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47435 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLA VINCENZO N. IL 11/08/1982
MARANGIO MASSIMO N. IL 16/09/1969
avverso la sentenza n. 449/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PADOVA, del 20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015


RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
DI PAOLA VINCENZO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
mancata concessione della circostanza di cui all’art. 114 c.p.
Successivamente è intervenuta rinunzia al ricorso.
Il motivo è inammissibile per rinunzia.
MARANGIO MASSIMO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato
riconoscimento della circostanza di cui all’art. 114 c.p.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di
patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del
fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione
giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di
diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul
nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la
deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo
sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini
di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea
o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente
delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), nonché al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille per Di Paola Vincenzo e di euro
millecinquecento per Marangio Massimo a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento della somma: Di Paola Vincenzo di euro mille e Marangio Massimo di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.

10/11/2015

Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, con sentenza in data 20/01/2015, applicava nei
confronti di DI PAOLA VINCENZO e MARANGIO MASSIMO, la pena concordata dalle parti ex art.
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p. ed altro.

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