Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47434 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47434 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO FABIO RICCARDO N. IL 24/01/1968
avverso la sentenza n. 8314/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 22/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
OSSERVA
Licciardello Fabio Riccardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la
quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice
avrebbe reso motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa e
in violazione di legge? (2,(AAAAA.
•
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittinnita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con
dell’accordo
al
quale
l’impostazione
le parti processuali sono addivenute. Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Il Consigliere estensore
TJ/iu
Il Presidente
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.