Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47434 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47434 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Scuteri Paolo n. il 12.11 1987
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Catanzaro
del 26.3.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Sentito il difensore del ricorrente aw. Antonio Strillacci, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 06/11/2013

Ritenuto in fatto
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame
proposta da Scuteri Paolo avverso l’ordinanza del gip del tribunale di Vibo Valentia dell’11.3.2013,
con cui era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati
di sequestro di persona, tentata estorsione e altro.
2. I giudici territoriali, richiamate le principali fonti di prova a carico dell’indagato ( verbale di
denuncia querela di Abbas Alina; verbali s.i.t. di Greco Fabrizio e Bresci Francesco, annotazione di
servizio del 2.3.2013, verbale di arresto in flagranza dei coindagati Scuteri Francesco, Rosello
Michele, Ventrici Domenico e Ceravolo Nicodemo), rilevano che le indagini si erano sviluppate a
partire da una segnalazione telefonica giunta il 2.3.2013 ai carabinieri della stazione di S. Calogero,
informati della presenza, all’interno dell’abitazione di Bresci Francesco, di un giovane che vi si era
rifugiato piangendo ed urlando. Recatisi sul posto intorno alle ore 18,40 del 2.3.2013, i militari
identificavano il suddetto giovane, ancora in evidente stato di agitazione, in Greco Fabrizio, e
apprendevano da lui che poco prima alcune persone armate, a bordo di un Mitsubishi Pajero,
avevano sequestrato la sua fidanzata, Abbas Alina, esplodendo, nel corso dell’azione, dei colpi di
arma da fuoco. Tra i partecipanti al sequestro, il Greco faceva subito il nome di Ceravolo
Nicodemo.
2.1. Gli operanti si dirigevano quindi presso la masseria di Manco Concetta, di fatto in uso al figlio,
Scuteri Paolo, dove notavano la presenza di un’autovettura Fiat Panda utilizzata dallo stesso
Scuteri, aperta e con le chiavi inserite nel cruscotto. Subito dopo, faceva ingresso nella masseria,
attraverso il varco lasciato dal cancello aperto, un’autovettura Mitsubishi Pajero condotta dal
Ceravolo, e occupata inoltre da Rosello Michele, Ventrici Domenico e Abbas Alina. Quest’ultima
riferiva di essersi incontrata nel pomeriggio, insieme al Greco, con il Ceravolo, che li aveva invitati
a recarsi tutti presso il suo panificio a bordo della sua Mitsubishi, con il pretesto di offrire al Greco
l’opportunità di sostituire occasionalmente alcuni dipendenti dell’esercizio. Dopo una sosta presso
un tabaccaio, il Cervaolo aveva però imboccato una strada isolata di campagna, per raggiungere la
4.f\ fproprietà rurale di un congiunto, al quale aveva a suo dire aveva lasciato le chiavi del negozio. Era
quindi arrivato alla masseria Manco, dove erano sopraggiunti altri cinque soggetti a bordo di
un’autovettura FIAT Panda . A quel punto il Greco, sospettando un’imboscata, era riuscito a
uggire.
2.2. La Abbas aggiungeva di avere ben presto dovuto constatare che i sospetti del fidanzato erano
fondati. Le sette persone presenti nella masseria le avevano subito intimato la consegna del suo
cellulare; un altro soggetto con il volto travisato, che gli altri chiamavano “Paolo”, era intervenuto
per costringerla ad entrare nella stanza di un casolare dove era stata trattenuta contro la sua
volontà. “Paolo” l’aveva minacciata puntandole contro un fucile e rivelando quindi i motivi della
precedente aggressione con riferimento all’intento degli autori di recuperare l’oro” sottratto
qualche tempo prima a tale Augusto De Vito, furto del quale i sequestratori ritenevano in qualche
modo coinvolti tanto lei che il Greco. La Abbas affermava che anche il Ceravolo l’aveva minacciata
di morte, brandendo prima un’ascia e poi una mazza di ferro; e che lo Scuteri, dopo avere esploso
alcuni colpi di fucile,accecato dall’ira aveva nuovamente puntato l’arma contro di lei poggiandola
sulla sua bocca. Queste e altre violenze erano infine cessate all’arrivo dei carabinieri, preceduto da
un contatto telefonico tra la Abbas e il Greco sollecitato dagli stessi sequestratori, che intendevano
convincere il Greco a recarsi sul posto per collaborare al recupero della refurtiva.
2.3. Sentito a sommarie informazioni testimoniali, il Greco, secondo i giudici territoriali aveva
sostanzialmente confermato le dichiarazioni della Abbas.
3. Il Tribunale ritiene certa l’identificazione di Scuteri Paolo, nonostante l’impossibilità del suo
riconoscimento “fisico”, come il Paolo di cui aveva parlato la Abbas, sulla base del suo
collegamento con la masseria e con la Fiat Panda, e della circostanza che lo stesso Scuteri era
ripreso , verso le ore 16,39 del 2.3.2013, dal sistema di videosorveglianza installato nei pressi
della tabaccheria dove secondo le dichiarazioni della Abbas aveva temporaneamente sostato, nello
stesso pomeriggio, la Mitsubishi condotta dal Ceravolo; sottolineano ancora, i giudici territoriali,
che subito dopo i fatti lo Scuteri si era reso irreperibile.

3.1. Secondo il Tribunale, infine, le dichiarazioni della Abbas e del Greco coinciderebbero nelle loro
linee essenziali, mentre la difesa avrebbe evidenziato solo contraddizioni su dettagli poco
significativi; non mancherebbero poi riscontri esterni, come i bossoli di proiettili di fucile rinvenuti
sui luoghi della masseria, a conferma dell’indicazione della Abbas sull’esplosione di alcuni colpi di
arma da fuoco nel corso del sequestro.
4. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale rileva la gravità dei fatti connessa alle modalità della
condotta dell’imputato, e la pendenza a carico dello stesso, di un procedimento penale in materia
di armi.
5. Ha proposto ricorso per cassazione lo Scuteri, lamentando con il primo motivo, il “vizio di
motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea
valutazione degli stessi”. In sintesi, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente accreditato la versione
dei fatti fornita dalla Abbas e dal Greco nonostante le significative contraddizioni nel racconto tra i
due (ad es. sul numero di colpi esplosi all’interno della masseria , o sulle ragioni addotte dal
Ceravolo per convincere i due fidanzati a recarsi insieme a lui presso il suo panificio), trascurando,
ai fini della valutazione dell’attendibilità dei due principali testi di accusa, il retroscena della vicenda
processuale emerso dalle indagini, cioè la questione del recupero di una refurtiva , tale da
determinare una contrapposizione di interessi tra i presunti sequestratori e i due fidanzati,
suscettibile di tradursi in un’accentuazione del tono accusatorio delle dichiarazioni della Abbas e del
Greco, quest’ultimo oltretutto risultato coinvolto, successivamente ai fatti, in un procedimento
penale per i reati di furto, ricettazione, estorsione e altro.
5.1. Non sarebbe inoltre verosimile che il “Paolo”, di cui ha parlato la Abbas non avesse procurato
lesioni alla donna nel conficcarle un fucile in bocca; né avrebbero infine efficacia realmente
indiziante le circostanze segnalate dal tribunale come elemento di collegamento alla persona del
ricorrente.
6. In punto di esigenze cautelari, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di un trattamento
deteriore rispetto ai coindagati, tutti destinatari di misure restrittive assai più blande, tra l’altro
rivelatrici della scarsa credibilità attribuita dal gip alla Abbas e al Greco.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato
1.In punto di gravità indiziaria, il tribunale valorizza adeguatamente le circostanze in cui furono
accertati i fatti, a partire dall’incipit delle indagini, awiate in un contesto di indiscutibile “genuinità”
e sviluppatesi in modo da consentire ai verbalizzanti quasi un monitoraggio “in diretta” della
vicenda processuale. Anche l’identificazione nel ricorrente come il “Paolo” di cui ha parlato la Abbas
non si presta a censura alcuna sotto il profilo logico-giuridico, considerando che le riprese del
sistema di sorveglianza installato presso il tabaccaio dove sostò anche il ricorrente nel pomeriggio
del 2.3.2013, consentono anche un riconoscimento “diretto” del medesimo ricorrente, in aggiunta
alle altre circostanze di collegamento con la sua persona, mentre è evidente in ricorso il tentativo
di atomizzare le singole circostanze, per impedirne una più adeguata valutazione in termini di
reciproca inferenza logica.
1.2. Per il resto, le presunte divergenze tra la Abbas e il Greco sono in effetti assolutamente
marginali; la percezione del numero dei colpi esploso all’interno della masseria potrebbe variare
dall’uno all’altro teste in funzione delle più diverse ragioni, tra le quali l’evidente diversità dei
rispettivi punti di osservazione, ma nulla toglierebbe comunque alla rilevanza del dato oggettivo
del rinvenimento di bossoli di fucile all’interno dell’area della masseria; la contrapposizione di
interessi tra gli indagati e il duo Abbas-Greco fornisce una movente plausibile del sequestro di
persona molto di più di quanto non possa incrinare l’attendibilità dei testi ; l’argomento della
mancanza di lesioni nel cavo orale della Abbas è neutralizzato dallo stesso ricorrente quando
osserva, ripiegando sul terreno di mere congetture, che “eventuali lesioni sarebbero dovute
essere riscontrate, se l’agente avesse agito… .in presenza di un minimo di resistenza opposta”; la
questione delle ragioni addotte dal Ceravolo per convincere la Abbas e il Greco ad accompagnarlo
presso il suo panificio è anch’essa di pochissimo rilievo, considerando che la donna potrebbe avere
taciuto dello scopo di visionare una quantitativo di cocaina per il timore di essere coinvolta in storie
di droga; nemmeno il ricorrente può poi negare che nella ricostruzione “storica” degli eventi

principali le dichiarazioni dei due fidanzati coincidano, mentre non si vede quale problema di
attendibilità dei testi possa sorgere dal fatto che alcuni protagonisti della vicenda non siano stati
identificati.
1.3. Infine, il Tribunale non accredita l’attendibilità dei due principali testi d’accusa sulla base
dell’affermazione di particolari qualità morali dell’uno o dell’altra o di entrambi, ma in ragione dei
numerosi riscontri oggettivi acquisiti nel corso delle indagini, il che priva di qualunque rilievo le
vicissitudini giudiziarie del Greco, di per sé comunque tutt’altro che decisive.
2. In punto di esigenze cautelari, non può che rilevarsi l’assoluta inconsistenza dell’argomento
“comparativo” esclusivamente addotto dal ricorrente, peraltro con una certa confusione dei piani di
valutazione afferenti, rispettivamente, alla graduazione delle misure e alla gravità indiziaria (sulla
irrilevanza di presunte differenze di trattamento cautelare nei confronti di questo o quell’indagato,
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.5165de104/11/1999, Candela, citata nel prowedimento impugnato,
dove la precisazione che ogni procedimento cautelare, è del tutto autonomo rispetto agli altri
procedimenti incidentali “de libertate”, ancorché innestati nel medesimo processo, e la
frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica
delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni prowisorie e strumentali che non
riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi
reciprocamente).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00; si proweda a norma dell’art.
94 disp. Att. C.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6.11.2013.

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