Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47432 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47432 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. Grande Antonio n. il 16.3.1973
2. Grande Diego n. il 16.12.1990
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Napoli
del 2.5.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr Giulio Romano che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 06/11/2013

In fatto e in diritto
Con ordinanza del 2.5.2013, il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo sull’istanza di riesame
proposta da Grande Antonio e Grande Diego avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare
della custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal gip dello stesso Tribunale il
19.4.2013, per i reati di tentata rapina aggravata (capo 1 dell’incolpazione provvisoria), resistenza a
p.u. e lesioni personali volontarie (capi 2 e 3 ), ha riformato il provvedimento genetico
limitatamente alla qualificazione del fatto di cui al capo 1, ritenendo che fosse piuttosto ravvisabile
il reato di cui agli artt. 110, 610 co 1 e 2 c.p.; ha rigettato nel resto l’istanza, disponendo il
mantenimento della misura.
Secondo la pacifica ricostruzione dei fatti, i due indagati erano stati notati da una pattuglia dei
carabinieri mentre transitavano per le vie cittadine a bordo di due ciclomotori, la targa di uno dei
quali appariva manifestamente contraffatta. Entrambi indossavano, oltre al casco di protezione,
anche uno scalda-collo. I militari segnalavano quindi i due ad un’altra pattuglia che poco dopo
intercettava i ciclomotori, notando che i due conducenti avevano affiancato un’autovettura e che
uno di essi, identificato poi per Grande Antonio, aveva puntato una pistola contro l’occupante del
mezzo preso di mira, che era stato costretto a fermarsi. Gli indagati, all’arrivo dei militari,
decidevano la fuga, ma venivano subito raggiunti per essere infine tratti in arresto dopo avere
ingaggiato una colluttazione con gli inseguitori. Nella fase inziale dell’intervento dei militari, il
conducente dell’autovettura affiancata dagli indagati, aveva sollecitato i verbalizzanti a raggiungere
i due, gridano le parole “prendeteli, prendeteli”; lo stesso, non era stato però più rintracciato né
identificato..
I giudici territoriali, rilevando l’incertezza oggettiva sullo scopo perseguito dai due indagati
nell’affiancare l’autovettura della persona rimasta sconosciuta, anche per il mancato contributo
dell’interessato alle indagini, hanno quindi ritenuto che l’accusa non potesse spingersi oltre la
rilevazione del costringimento fisico operato nei confronti della vittima nei termini di cui all’art. 610
c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
deducendo ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p., il vizio di mancanza, manifesta contraddittorietà e
illogicità della motivazione in ordine ala riqualificazione dell’imputazione di tentata rapina. Le
circostanze del fatto, alla stregua della stessa ricostruzione della dinamica degli eventi contenuta
nel provvedimento impugnato, rivelerebbe con tutta evidenza che lo scopo degli indagati fosse
quello di rapinare il conducente dell’autovettura affiancata, non essendo plausibile alcuna
spiegazione alternativa; altrettanto evidente sarebbe l’univocità e l’idoneità degli atti compiuti dagli
indagati.
Il ricorso contiene spunti argomentativi meritevoli di riflessione, ma l’apprezzamento di fatto dei
giudici territoriali, in quanto adeguatamente sostenuto, sul piano logico, dalla rilevazione della
negativa incidenza, ai fini di una completa valutazione delle effettive intenzioni dei due indagati,
della mancata collaborazione dell’ignoto automobilista preso di mira, non si presta a censure di
legittimità.
Ne consegue che il ricorso debba essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così dec .
l$ma, nella camera di consiglio, il 6.11.2013.
Il consi liere raMre
Il Presid te

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