Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47431 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47431 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEDDA RACHID N. IL 28/05/1973
avverso la sentenza n. 1167/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto al capo L come ricettazione e
non ai sensi dell’art. 647 cod. pen.
Il motivo è inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in
motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal
giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e
l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto
orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea
o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente
delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

10/11/2015

Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 16/02/2015, applicava nei confronti di BEDDA
RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e
625 cod. pen. (capi G ed H) e al reato di cui all’art.648 c.p. (capo L).

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