Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47430 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47430 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• KAIZER NORYETY Rafael, nato in Repubblica Domenicana il giorno
24/10/1990;
avverso la sentenza n. 202/2015 in data 19/2/2015 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Verona;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Verona, con sentenza in data 19/2/2015, applicava
nei confronti di KAIZER NORYETY Rafael la pena concordata dalle parti ex art.
444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.
e 81 cpv. 337 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla mancata valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. degli elementi
relativi all’imputabilità dell’odierno ricorrente, della sua capacità di intendere e di
volere e della sua cosciente partecipazione al processo;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale il Giudice avrebbe
illegittimamente interpretato la volontà delle parti in relazione alla
determinazione della pena.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Data Udienza: 10/11/2015

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto a sua volta
manifestamente infondato. La pena finale applicata non è “illegale”.
E’, poi, appena il caso di ricordare che “in tema di patteggiamento, qualora sia
concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice
è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà
delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi” (Cass.
Sez. 1, sent. n. 29668 del 17/06/2014, dep. 08/07/2014, Rv. 263217).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deOso in Roma il 10 novembre 2015.

Il Giudice nella motivazione della sentenza ha espressamente preso in
considerazione le condizioni di salute dell’imputato ma con una valutazione di
merito (insindacabile in questa sede) ha ritenuto che non ricorressero le
condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., così anche
implicitamente riconoscendo la capacità dell’imputato a partecipare al processo.

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