Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4743 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4743 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUTO GIUSEPPE N. IL 14/09/1988
avverso la sentenza n. 432/2010 TRIBUNALE di CROTONE, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
40825/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Crotone , con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato Muto
Giuseppe per il reato di cui all’art. 116 cds, accertato il 25.9.2008.
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione qui trasmessa dalla Corte di
appello, è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.
E’ infatti evidente che le censure formulate sono volte ad una riconsiderazione dei
fatti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità e di determinazione della pena,
giudizio proprio del giudice di merito ma non consentito a questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014
Il difensore dell’imputato ha presentato appello con il quale sostiene che l’imputato
avrebbe dovuto essere assolto in quanto la patente gli era stata revocata solo pochi
giorni prima e l’imputato ancora non aveva maturato la consapevolezza di quanto
ciò comportava; chiede che gli venga applicato il minimo della pena.