Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47429 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47429 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:

PISANO Rosita, nata a Catania il giorno 22/2/1974
RACCUJA Maurizio, nato a Catania il giorno 26/6/1972

avverso la sentenza n. 2495/12 in data 30/10/2012 della Corte di Appello di
Catania;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 30/10/2012, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
25/3/2010, nei confronti di PISANO Rosita e RACCUJA Maurizio , in relazione al
reato contestato in concorso di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atti separati ma
perfettamente sovrapponibili, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento alla ritenuta
responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
trattandosi di mera questione civilistica;
– con il secondo il motivo di ricorso, vizio di motivazione della sentenza
impugnata per effetto del travisamento del fatto e delle risultanze processuali.
con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per assoluta genericità.

Data Udienza: 10/11/2015

del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte
cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così decido in Roma il 10 novembre 2015.
Il Presidente

Gli stessi sono infatti caratterizzati da affermazioni apodittiche che non si
confrontano con il contenuto della sentenza impugnata.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è, infatti, anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie i ricorsi (sotto entrambi i profili di doglianza evidenziati) sono
inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c)
c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua
e logicamente corretta, non indicano compiutamente gli elementi che sono alla
base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa
Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842

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