Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47428 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47428 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• DI GIOIA Savio, nato a Mesagne il giorno 23/12/1987;
avverso la sentenza n. 409/15 in data 30/1/2015 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 30/1/2015, applicava nei confronti
di DI GIOIA Savio la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione
ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. e 110, 624, 625 n.
7, 61 n. 2, cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al fatto che il Giudice
valutando l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. ha
espresso un giudizio di fondatezza della penale responsabilità dell’imputato che
sarebbe contrario allo spirito del rito scelto dallo stesso.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Correttamente ha, infatti, operato il Tribunale agendo nell’ambito dei poteri che
la legge gli conferisce di valutare l’insussistenza delle condizioni per addivenire al
proscioglimento dell’imputato, richiamando a tale proposito con motivazione
ineccepibile le fonti di prova che hanno dato luogo alla certezza dei fatti ed alla
loro attribuibilità all’imputato.

Data Udienza: 10/11/2015

Non esiste quindi alcun elemento per ritenere che la sentenza impugnata sia
caratterizzata da vizi rilevabili in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deciso in ftoma il 10 novembre 2015.

P.Q.M.

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