Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47426 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47426 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• TAFAJ Shkelzen, nato in Albania il giorno 31/3/1987;
avverso la sentenza n. 7267 in data 17/10/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17/10/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
31/3/2008, nei confronti di TAFAJ Shkelzen, in relazione al reato di cui all’art.
648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione al
riconoscimento dello stesso effettuato dagli agenti di P.G. operanti.
Il ricorso è inammissibile in quanto sia palesemente generico che
manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo deve essere evidenziato che il ricorso è basato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione

Data Udienza: 10/11/2015

inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non
può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna
l’analisi di determinati e specifici elementi probatori (Cass. Sez. 3, sent. n.
44901 del 17/10/2012, dep. 16/11/2012, Rv. 253567)
Del resto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione della prova diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così de, iso ifl ‘ma il 10 novembre 2015.

tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).
Quanto al secondo profilo è appena il caso di ricordare che poiché la mancata
osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita
a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come
espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non
è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen., con riferimento all’attendibilità dei testimoni dell’accusa, la cui

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