Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47424 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47424 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• TOSCANO Carmine, nato a Pagani il giorno 17/6/1978
avverso la sentenza n. 961/14 in data 28/3/2014 della Corte di Appello di
Salerno;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 28/3/2014, previo
riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e conseguente
rideterminazione della pena allo stesso irrogata in termini ritenuti di giustizia,
confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data
4/7/2013, nei confronti di TOSCANO Carmine, in relazione ai reati di
associazione per delinquere (Capo A) e di concorso in truffe aggravate, in parte
tentate ed in parte consumate ai danni dell’INPS (capi B, C, G. ed H della rubrica
delle imputazioni).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al reato associativo;
– con il secondo il motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla
disposta confisca per equivalente del conto corrente dell’imputato intestato a
TOSCANO Rosa.

Data Udienza: 10/11/2015

La Corte di Appello con una motivazione che non si è solo limitata a richiamare
(legittimamente) per relationem la sentenza del Giudice di prime cure ma che
l’ha integrata nel punto qui di interesse, ha affrontato in modo congruo, logico,
non contraddittorio e soprattutto conforme ai principi di diritto che regolano la
materia, la questione del rapporto tra concorso di persone nel reato continuato
ed associazione per delinquere enucleando (cfr. in particolare pagg. da 5 a 7)
una serie di elementi certamente indicativi della sussistenza del reato associativo
ivi compreso anche quello della stabilità e permanenza dell’accordo delittuoso tra
le parti.
Gli elementi indicati dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, lo si
ribadisce conformi ai principi di diritto in materia, rendono manifestamente
infondata la doglianza difensiva sul punto.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La riconducibilità all’imputato del conto corrente sottoposto a confisca riguarda
un accertamento di fatto che non può essere sottoposto al vaglio – oltretutto
anche in questo caso con affermazioni del tutto generiche – di questa Corte dì
legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2015.

Il ricorso è inammissibile sia per genericità che per manifesta infondatezza.
Il primo profilo di ricorso contiene, infatti una doglianza generica nella quale con
affermazione sostanzialmente apodittica si afferma che il reato associativo non
sarebbe configurabile per difetto del requisito dell’accordo stabile a commettere
una serie indeterminata di delitti.
Non v’è chi non veda come il primo motivo di ricorso è fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).

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