Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47423 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47423 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
p.o. Schembri Volpe Giuseppe n. il 2.4.1954
Nei confronti di
Mottola Vittorio n. il 17.8.1977
awerso l’ORDINANZA del giudice di pace di Lucera
del 20.8.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Lette le conclusioni del Procuratore Generale

Data Udienza: 06/11/2013

di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Ro a, nella camera di consiglio, il 6.11.2013.

In fatto e in diritto
Il Giudice di pace del Tribunale di Lucera, con decreto del 20.8.2012, ha disposto l’archiviazione del
procedimento penale nr. 671/11 R.G.N.R. contro Mottola Vincenzo, indagato per il reato di cui all’art. 635
c.p. in danno di Schembri Volpe.
La persona offesa aveva proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione del Pm, sollecitando tra
l’altro alcune indagini suppletive.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Schembri, deducendo la mancata osservanza, nella
specie, del procedimento camerale in contraddittorio previsto dagli artt. 408 e 409 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell’art. 17 D.Ivo 274/2000, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace
l’opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, che viene conclusivamente
garantito dalla pronuncia del giudice sull’opposizione, a testimonianza del fatto che la stessa sia stata
effettivamente presa in considerazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20388 del 16/04/2008 P.O. in proc.
Mozzillo).
La peculiari modalità processuali del caso sono state pienamente osservate dal giudice di pace, che rileva
anche, fondatamente, l’assenza di una reale richiesta di indagini suppletive, quelle sollecitate
dall’opponente consistendo nella rinnovazione di prove già espletate.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa

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