Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47422 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47422 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• MARFO Theophilus Ntiamoah, nato ad Accra (Ghana) il giorno 4/12/1980
avverso la sentenza n. 1215 in data 25/9/2014 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 25/9/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Treviso, in
data 17/1/2014, nei confronti di MARFO Theophilus Ntiamoah, in relazione ai
reati di rapina e di lesioni personali volontarie.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
L’imputato ed il suo difensore, con atti fatti pervenire alla Cancelleria di questa
Corte Suprema in data 6/8/2015 hanno rinunciato al ricorso.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli
artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta
una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto
processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della

Data Udienza: 10/11/2015

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inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013,
Serrano Caceres, Rv. 255671).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così d9ciso in Roma il 10 novembre 2015.
I

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell’atto,
in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta
personalmente da parte dell’imputato, con specifica indicazione del procedimento
cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.

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