Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47422 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47422 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Società Autotrasporti Daniel & C s.r.l. in persona del legale rappresentante
Ceccato Michael
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Padova
del 5.6.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona della dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Sentito, per la soc. ricorrente, raw. Carmela Sabella d’ufficio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/11/2013

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere, quanto alle eventuali lacune argomentative del provvedimento, solo quei vizi della motivazione
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto

Ritenuto in fatto
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Padova ha rigettato l’istanza di riesame proposta
dalla Società Autotrasporti Daniel & C s.r.l. in persona del legale rappresentante Ceccato Michael , contro il
decreto di sequestro preventivo emesso dal locale ufficio GIP il 19.3.2013 nell’ambito del procedimento
penale a carico di Ceccato Germano per il reato di usura in danno della ditta Telve Rigo s.r.1.. commesso
nell’ambito dei rapporti tra la stessa società e la società Autotrasporti Ceccato Germano s.r.l. amministrata
dall’indagato.
2. Il Tribunale, rilevato che il procedimento penale è pervenuto alla fase dibattimentale; che essendo la
misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente non occorre la sussistenza di un vincolo di
pertinenzialità tra i beni oggetto della misura cautelare e il reato ascritto al Ceccato Germano; che la misura
è stata adottata nel rispetto del principio di proporzionalità, in quanto disposta fino alla concorrenza della
somma di euro 899.275,14, corrispondente al totale dei vantaggi usurari, affronta quindi .il merito delle
doglianze avanzate dalla società istante, che aveva agito quale cessionaria di uno dei crediti vantati nei
confronti della società Telve Rigo dalla Autotrasporti Ceccato Germano s.r.l.
2.1. Si legge nel provvedimento che la Autotrasporti Ceccato Germano s.r.1, essendo munita di titolo
esecutivo, aveva pignorato i crediti vantati dalla Telve Rigo nei confronti della soc. Betonrossi s.p.a. e che la
Società Autotrasporti Daniel & C s.r.l. era intervenuta nel procedimento il 6.5.2013 quale cessionaria, con
atto del 28.3.2013, con data certa del giorno successivo, del credito a tutela del quale era stata promossa la
procedura di pignoramento presso terzi, chiedendo l’assegnazione a sé medesima delle somme pignorate. Il
giudice dell’esecuzione con ordinanza del 14.5.2013, aveva accolto la domanda, assegnando alla società
istante la complessiva somma di euro 280.910, che però era rimasta “bloccata” presso la soc. Betonrossi in
esecuzione del decreto di sequestro preventivo del 19.3.2013.
2.2. La questione sollevata dalla soc. Autotrasporti Daniel concerneva l’opponibilità ai terzi della cessione del
credito; secondo la soc. istante, doveva ritenersi che all’epoca della cessione il decreto di sequestro
preventivo non fosse stato ancora portato a conoscenza dell’interessato, essendo stato notificato a Germano
Ceccato solo il 19.4.2013; il Tribunale replica che la conoscenza della misura cautelare da parte
dell’indagato doveva farsi risalire al 27.3.2013, avendo nella stessa data il Ceccato Germano proposto istanza
di riesame contro il provvedimento.
2.3. Peraltro, rileva ancora il Tribunale che il 21.3.2013 il PM aveva integrato il decreto di sequestro con
l’ordine di esecuzione contenente l’individuazione del bene, e che relativamente al credito ceduto la misura
cautelare non era stata immediatamente eseguita solo perché non era ancora intervenuta alcuna decisione
del giudice dell’esecuzione sulla domanda di assegnazione della cessionaria.
2.4. Infine, secondo i giudici territoriali, la società cessionaria non potrebbe nemmeno ritenersi in buona
fede, essendo chiaramente emerso nel corso del procedimento di esecuzione civile, che i rapporti tra la soc.
Autotrasporti Ceccato Germano e la Telve Rigo erano oggetto di procedimento penale per il reato di usura. A
conforto della rilevanza della buona fede del terzo interessato da un prowedimento di sequestro preventivo,
il Tribunale cita Cass. sez. un n. 9 del 1999, e Cass. nr. 30236/2011.
3. Ricorre la Società Autotrasporti Daniel & C s.r.l. ribadendo anzitutto che ai fini della valutazione
dell’anteriorità della conoscenza del decreto di sequestro preventivo rileverebbe solo la data di notifica del
provvedimento all’indagato, cioè il 19.4.2013; rileva inoltre, la difesa che il prowedimento “integrativo” del
PM in data 21.3.2013, che aveva identificato tra i beni da sottoporre a sequestro, anche il credito oggetto
del pignoramento presso terzi era stato conosciuto dagli interessati solo il 15.5.2013, data del relativo
verbale di esecuzione. Rimarrebbe quindi confermata l’anteriorità della cessione alla società ricorrente del
credito della Autotrasporti Ceccato nei confronti della Telve Rigo. In ogni caso, difetterebbero i presupposti
per l’estensione della efficacia del sequestro alla società ricorrente, difettando tanto il requisito della
disponibilità del bene da parte dell’indagato che quello della sua strumentalità rispetto al reato contestato;
la questione della buona fede sarebbe anzi persino irrilevante, anche considerando la totale estraneità al
reato della società ricorrente, ma in ogni caso la buona fede sarebbe stata immotivatamente esclusa dal
tribunale con riferimento ad atti in realtà non comportanti l’effetto della conoscenza del provvedimento di
sequestro da parte della società ricorrente anteriormente alla cessione del credito assoggettato alla misura
cautelare.
A sostegno del ricorso sono stati proposti motivi aggiunti con memoria depositata il 30.10.2013.

mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Cass. S.U.,29 maggio 2008 n. 25933,
Malgioglio)..
2. Ma il provvedimento impugnato ricostruisce la sequenza temporale degli eventi rilevanti nelle valutazioni
del caso, secondo scansioni in effetti rivelatrici di fondate ragioni di sospetto sulla cessione alla società
ricorrente, del credito della Germano Trasporti nei confronti della Telve Rigo, stipulata, in definitiva, circa
dieci giorni dopo l’emissione del provvedimento di sequestro e appena il giorno successivo alla proposizione
dell’istanza di riesame del sequestro preventivo da parte del legale rappresentante della cedente, senza che
risulti nemmeno allegata, allo stato, la causa del negozio di cessione con riferimento a sottostanti rapporti
tra le società stipulanti.
2. E’ implicite, poi, nelle valutazioni del Tribunale, il rilievo della mala fede della cessionaria, come indice
della mantenuta “disponibilità” delle somme da parte della cedente, che comporta l’ulteriore conseguenza
dell’irrilevanza del nesso di strumentalità tra le somme il reato di usura contestato a Ceccato Germano, dal
momento che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non richiede l’esistenza di un
nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato (ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46500
del 19/09/2011, Lampugnani, proprio in materia di usura), dovendosi soltanto aggiungere, per completezza,
quanto al periculum in mora, che esso coincide con la confiscabilità dei beni (Cass Sez. 1, Sentenza n. 16207
del 11/02/2010, Vendemini e altri)..
Va pertanto pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il r ors e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
oma nella camera di consiglio, il 5.11.2013.
Così dec o
Il Presidente
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