Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47421 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47421 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• CHIANELLO Calogero, nato a Palermo il giorno 13/11/1980
avverso la sentenza n. 4164/2014 in data 22/10/2014 della Corte di Appello di
Palermo;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 22/10/2014, confermava la
condanna pronunciata dal locale Tribunale in data 16/10/2013 nei confronti di
CHIANELLO Calogero, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lvo
159/2011 provvedendo tuttavia alla esclusione della recidiva ed alla conseguente
riduzione della pena irrogata all’imputato secondo ammontare ritenuto di
giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
insufficienza della motivazione con particolare riguardo al contenimento della
pena nel minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità consistendo sostanzialmente in
un’affermazione apodittica che non si confronta adeguatamente con il contenuto
del provvedimento impugnato che anche in punto di determinazione della pena
risulta adeguatamente motivato anche attraverso il richiamo ai criteri di cui agli
artt. 132 e 133 cod. pen.

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che sì ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così d iso in Ri a il 10 novembre 2015.

Deve, infatti, essere ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,
n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso
di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine
alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità
del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596)

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