Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47421 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47421 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
TESTA FABRIZIO FRANCO
NIGRO FRANCO
avverso l’ordinanza n. 29658/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
11/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lertite/sentite le conclusioni del PG Dott. 77
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/11/2013

Con ordinanza dell’Il maggio 2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di sequestro preventivo di un atto di
precetto “emesso a favore della Ecoflora 2 dal giudice di Roma”, rilevando che l’atto
di precetto «altro non è se non l’intimazione da parte del creditorie al debitore ad
adempiere all’obbligo di pagamento discendente da un titolo esecutivo» e quindi
inidoneo ad atteggiarsi alla stregua di cosa il cui uso o disponibilità possa costituire
oggetto di misura cautelare reale in funzione preventiva, visto che la fonte
dell’obbligo è rappresentata dal titolo esecutivo.
Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale censura la
motivazione del provvedimento impugnato, deducendo anche violazione di legge, sul
rilievo che non possono essere pregiudizialmente esclusi alcuni beni dal novero di
quelli sequestrabili.
Contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la
richiesta di sequestro preventivo non è consentito il ricorso immediato per
cassazione, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., ma soltanto il rimedio dell’appello a
norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere convertito in
appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il seguito di
competenza.

P. Q. M.

Converte il ricorso in appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013
I

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