Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47420 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47420 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Ceccato Germano n.1’8.9.1965
awerso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Padova
del 10.4.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona della d.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Sentito, per il ricorrente, l’avv. Paolo De Girolami, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/11/2013

1.Con ordinanza del 10.4.2013, il Tribunale della Libertà di Padova ha rigettato l’istanza di
riesame proposta da Ceccato Germano contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal
locale ufficio GIP il 19.3.2013 nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso
istante per il reato di usura in danno della società Telve Rigo s.r.1., commesso nell’ambito
dei rapporti tra la stessa società e la Germano Autotrasporti s.r.l. amministrata
dall’indagato.
2. Sotto il profilo del fumus commissi delicti, il Tribunale si limita a rilevare che nelle more
è stato emesso nei confronti dell’indagato il decreto di citazione a giudizio.
3. I giudici territoriali si occupano quindi delle deduzioni difensive attinenti al calcolo degli
interessi usurari con riferimento alla mancata detrazione dal calcolo relativo del costo di
alcuni servizi offerti ai clienti dal Ceccato, e delle spese di trasporto, rilevando che la
determinazione dei costi appariva controvertibile e suscettibile di ulteriori approfondimenti
nel contraddittorio delle parti, ma anche che si trattava di indicazioni “a campione”, non
estese a tutti i clienti del Ceccato; sottolineano, ancora, l’irrilevanza dell’indicazione
difensiva sul confronto tra i prezzi praticati alla Telve Rigo e quelli praticati in altre
occasioni; e del pari l’irrilevanza di parallele vicende giudiziarie civili aventi ad oggetto i
tioli rilasciati in pagamento dalla Telve Rigo; confutano, infine, le deduzioni difensive
sull’impossibilità di ricondurre il finanziamento di euro 500.000 ad un’operazione usuraria.
3.1. Con riferimento ai beni colpiti dal sequestro, il Tribunale rileva poi che la finalizzazione
della misura cautelare alla confisca per equivalente, esclude la necessità di un vincolo
pertinenziale tra i beni e il reato in contestazione; e ribadisce che la misura è stata adottata
nel rispetto del principio di proporzionalità, in quanto disposta fino alla concorrenza della
somma di euro 899.275,14, corrispondente al totale dei vantaggi usurari.
4. Ricorre il Ceccato per mezzo del proprio difensore.
1.Con il primo motivo, la difesa lamenta il vizio di violazione degli artt. 321 c.p.p. e 644 ult
comma c.p., per mancato rispetto del principio di proporzionalità. Sarebbe del tutto erronea
l’affermazione del tribunale secondo cui i vantaggi usurari conseguiti dal ricorrente
sarebbero pari alla somma di euro 899.257,41, perché tale dato non si ricaverebbe dai
conteggi effettuati dal consulente del PM. Anzi, dall’elaborato peritale si evincerebbe che la
somma indicata corrisponde al contrario al capitale erogato dal Ceccato ” a fronte del quale
—si legge in ricorso- è stata (o avrebbe dovuto essere) restituita merce.” Puntualizza
ulteriormente la difesa a questo riguardo, che sarebbe del tutto incongruo far coincidere gli
interessi usurari con il capitale dato in prestito.
2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 321 c.p.p. relativamente al
mancato accertamento del fumus commissi delicti. Il motivo è ampiamente sviluppato con il
richiamo dei numerosi motivi di perplessità riferibili alle conclusioni del consulente del PM,
nel confronto con le incisive confutazioni del consulente di parte della difesa, e con la
riproposizione di tutti i criteri di calcolo dei pretesi interessi usurari già sottoposti alla
valutazione del giudice del riesame.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato
1.Seguendo l’ordine logico dei motivi, va anzitutto rilevato che in effetti la conclusione delle
indagini preliminari con il rinvio a giudizio del Ceccato, pregiudica la ulteriore
proponibilità della questione del fumus commissi delicti ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 30596 del
17/04/2009, Imputato: Cecchi Gori, che giustifica la conclusione con il rilievo
dell’ontologica diversità e, quindi, della non omologabilità delle regole relative alle misure
cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali; vedi anche Corte cost. n.
71 del 1996).

Ritenuto in fatto

2. Riguardo alla questione della proporzionalità, va rilevato che dalle pagine processuali
richiamate dal ricorrente (in sostanza le valutazioni del consulente del PM) risulta che le
presunte “anticipazioni” di capitale sono fortemente sospette, perché non trovano
spiegazione nella “fisiologia” dei rapporti tra la società amministrata dal ricorrente, la
ragione sociale della quale non comprende l’esercizio di attività finanziarie, e la società
danneggiata. Alquanto confuse sono le stesse deduzioni difensive, secondo le quali a fronte
del capitale erogato dal Ceccato “è stata (o avrebbe dovuto essere) restituita merce.” E’
quindi tutta da approfondire la natura dell’esposizione debitoria delle Telve Rigo s.r.1., nei
confronti della Germano Autotrasporti s.r.1., ammontante a circa euro 1.600.000 circa a
fronte di fatture per euro 755.000 circa, la differenza tra le due somme essendo peraltro
sostanzialmente pari all’importo al quale è stato ragguagliato il sequestro per equivalente. La
necessità di un approfondimento dei rapporti tra le due società è quindi correttamente
sottolineata dal Tribunale ma nella prospettiva futura del giudizio, che nulla toglie, allo
stato, alla piena legittimità del sequestro anche sotto il profilo quantitativo.
2.1. Per il resto, va ribadito, in conformità alle corrette valutazioni del tribunale, che il
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non richiede l’esistenza di un
nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato (ex plurimis, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, proprio in materia di usura), dovendosi
soltanto aggiungere, per completezza, quanto al periculum in mora, che esso coincide con la
confiscabilità dei beni (Cass Sez. 1, Sentenza n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini e altri).
Va pertanto pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricors e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così de• se in ma, nella camera di consiglio, il 5.11.2013.

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