Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4742 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4742 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Goga Arjan
n. il 28 aprile 1969
avverso
decreto 13 marzo 2013 — Tribunale di Sorveglianza di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Pro-
curatore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
Data Udienza: 12/12/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con decreto deliberato in data 13 marzo 2013, depositato in cancelleria il
13 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione per intempestività in quanto proposta oltre il termine di giorni quindici
dalla notificazione del provvedimento gravato ed eseguita ai sensi dell’art. 159 cod.
proc. pen. in data 12 ottobre 2012.
ricorso per cassazione Goga Arjan rilevando, con riferimento all’art. 606 lett. c) cod.
proc. pen. la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. per omesso svolgimento delle
ricerche presso il luogo di nascita in Albania e presso l’ufficio anagrafe del Comune
di Bolzano, omissione che aveva reso irregolare il decreto di irreperibilità.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
3.1 — Occorre rilevare che il decreto di irreperibilità mira ad attestare una situazione di fatto (la non reperibilità del soggetto ai fini processuali e dunque la sua
non raggiungibilità onde fargli conoscere il contenuto di atti che lo riguardano), che
è di per sé gravida di importanti e rilevanti conseguenze processuali quali, prima fra
tutte, l’instaurarsi della conoscenza legale dello stesso atto in capo all’interessato.
Ne consegue che è onere del giudice, il quale fondi la propria valutazione, in punto
di conoscenza fittizia dell’atto notificato, sull’emissione di un decreto di irreperibilità
emesso a monte, verificare la validità non solo formale, ma anche sostanziale del
decreto stesso, in particolare se vi sia stato l’assolvimento, nella fase preliminare
alla emissione, di tutti quegli adempimenti specifici in punto di vane ricerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. (nel luogo di nascita, nell’ultima residenza anagrafica, nell’ultima dimora conosciuta, nel luogo in cui viene esercitato abitualmente
l’attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale) di modo che
l’attestazione di non rintracciabilità del soggetto abbia un fondamento quanto più
vicino al reale.
3.2 — Nella fattispecie, il giudice si è limitato per contro a constatare che dalla
relazione di notifica del provvedimento che applicava la misura della casa di lavoro
risultava decorso il termine per l’impugnazione, dando per presupposta, la validità
Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Goga Arjan — RG: 26019/13, RU: 20;
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2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
del decreto di irreperibilità; in altre parole, nessun,gcrutinio (previo accesso ai relativi atti preparatori al rilascio del decreto) ha effettuato il Tribunale sia in punto di
regolarità che di adempimento delle prescritte procedure di ricerca che, come da
orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, diversamente derivandone la nullità assoluta dei
decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla
citazione dell’imputato (Cass., Sez. 3, 21 gennaio 2010, n. 9244, rv. 246234, Tera-
Non solo, ma se è anche vero che l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati, al fine di emettere il menzionato decreto di irreperibilità, risulta condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia la conoscenza del luogo
di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell’attività lavorativa dell’imputato) fatto che rappresenta di per sé il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 3, 19 aprile 2012, n. 17458, rv. 252626, Domollaku), come ribadito nel
provvedimento impugnato che rileva l’assenza di dati su cui imbastire una valida
ricerca di reperimento del soggetto, è anche doveroso per il giudice far riferimento
a tale oggettiva impraticabilità indicando in via specifica da quali atti processuali
tale condizione risulti.
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4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 dicembre 2013
Il cnsigliere estensore
naj e altro).