Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4742 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4742 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANDREA GIOVANNI N. IL 22/10/1956
avverso la sentenza n. 4538/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
46 D’andrea Giovanni
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
fatto riferimento, nel corso dell’accertamento, all’assunzione di alcool successiva all’incidente cui
aveva dato luogo.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 6 novembre 2014
giuridici: l’imputato è stato colto in uno stato di assai rilevante alterazione (1,86) e non ha mai