Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47419 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47419 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• PILLARI Edoardo, nato a Zelo Buon Persico il giorno 9/5/1961
avverso la sentenza n. 7261 in data 17/10/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17/10/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
15/2/2010, nei confronti di PILLARI Edoardo, in relazione al reato di cui all’art.
648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per difetto di elementi
probatori anche con riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato
in contestazione;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla qualificazione del fatto come violazione dell’art. 648 cod. pen.
piuttosto che come violazione dell’art. 647 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi nello stesso prospettati (che
appaiono meritevoli di trattazione congiunta) sono manifestamente infondati.
Quella proposte nel ricorso che in questa sede ci occupa sono doglianze
sostanzialmente già sottoposte alla Corte di Appello ed alle quali i Giudici
distrettuali hanno dato una risposta congrua, non manifestamente illogica né

Data Udienza: 10/11/2015

contraddittoria e conforme ai principi di diritto in materia più volte enunciati da

diversa lettura dei fatti.
Tuttavia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento anche in ordine alla sussistenza del reato in
contestazione all’imputato.
Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione
non si può che concordare con quanto affermato dalla Corte di Appello che ha
ritenuto di ravvisare lo stesso sia in relazione alle particolari condizioni nelle quali
versava il bene di provenienza delittuosa rinvenuto in possesso dell’imputato sia
nella mancanza di giustificazioni del possesso dello stesso.
Ciò risponde ai criteri reiteratamente indicati da questa Corte in base ai quali “in
tema di ricettazione, la consapevolezza dell’agente della delittuosa provenienza
della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, ed anche dal comportamento
dell’imputato, che dimostri la certezza dell’origine illecita della cosa ricettata”
(Cass. Sez. 2, sent. n. 9291 del 16/05/1991, dep. 13/09/1991, Rv. 187940) e,
ancora, che “ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o
non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede” (Cass. Sez. 2, sent. n. 29198 del 25/05/2010, dep.
26/07/2010, Rv. 248265; Sez. 2, sent. n. 16949 del 27/02/2003, dep.
10/04/2003, Rv. 224634; Sez. 2, sent. n. 2436 del 27/02/1997, dep.
13/03/1997, Rv. 207313).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in R a il 10 novembre 2015.

questa Corte Suprema.
In via preliminare deve essere evidenziato che parte ricorrente tende a porre una

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