Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47419 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47419 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. Arizzi Francesco n.1’11.11.1961
2. Arizzi Antonino n. il 7.8.1983
3. Barone Giovanni n.1’1.5.1955
avverso l’ORDINANZA della Corte di Appello di Palermo
del 12.4.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Lette le conclusioni del Procuratore Generale

Data Udienza: 05/11/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Arizzi Francesco, Arizzi Antonino e Barone Giovanni, avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 12.4.2103, che dichiarò l’inammissibilità dell’istanza
di ricusazione del dr. Fabrizio La Cascia, presidente del collegio incaricato della trattazione del
procedimento penale n. 7481/2010 a carico degli stessi ricorrenti;
ritenuto che l’oggettiva intempestività dell’istanza di ricusazione rilevata dalla Corte territoriale, non
può in nessun modo essere “neutralizzata” dalla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stato
necessario attendere, nella specie, la trascrizione del verbale di udienza del 4.4.2013 per “verificare
quali fossero le esatte parole del presidente”, tanto più considerando la semplicità “strutturale”
dell’espressione con cui il magistrato ricusato avrebbe rassicurato la persona offesa che “giustizia
sarebbe stata fatta” senza dire della possibilità delle difese di esigere che l’espressione fosse
immediatamente verbalizzata dal segretario di udienza o al limite di riascoltare in aula la
registrazione delle battute processuali di interesse;
ritenuto che le deduzioni difensive sul calcolo dei termini processuali sono conseguenti all’infondato
rilievo della non conoscibilità della causa di ricusazione nel corso dell’udienza del 4.4.2013, mentre la
Corte di Appello riferisce correttamente al termine dell’udienza il limite temporale della proponibilità
dell’istanza di ricusazione;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così den loma, nella camera di consiglio, il 5.11.2013
Il consigliere r

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