Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47418 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47418 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Guarino Antonio n. il 14.7.1980
awerso l’ORDINANZA della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto
del 17.12.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Lettele conclusioni del Procuratore Generale.
Data Udienza: 05/11/2013
In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Guarino Antonio avverso la sentenza pronunciata in camera di
consiglio della Corte di Appello di Lecce il 17.12.2012 che dichiarò l’inammissibilità
dell’appello del ricorrente contro la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
gup del tribunale di Taranto 1’11.4.2003 per i reati di ricettazione e altro;
ritenuto che l’art. 548 c.p.p. secondo comma, ultimo inciso, prevede che l’awiso di deposito
della sentenza sia notificato esclusivamente a chi risulta difensore dell’imputato al momento
del deposito della sentenza, non avendo quindi rilievo, ai fini della decorrenza del termine
per l’impugnazione, eventuali nomine successive a favore di difensori diversi (Cfr. Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 2389 del 22/06/1992 Imputato: Neymaoni, dove il rilievo della
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 548 cod. proc.
pen., per asserito contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede, appunto, la
notificazione della sentenza al difensore nominato dall’imputato dopo la conclusione del
procedimento di primo grado ed entro i termini per l’impugnazione della sentenza
pronunciata); e, ciò, senza dire che il ricorrente non documenta in alcun modo le sue
affermazioni, né precisa la data della nomina del nuovo difensore;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in oma, nella camera di consiglio, il 5.11.2013.