Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47417 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47417 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• BONOMI Cesare, nato a Milano il giorno 15/5/1931
avverso la sentenza n. 7012 in data 9/10/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9/10/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
3/10/2013, nei confronti di BONOMI Cesare, in relazione al reato di cui agli artt.
61, n.7 e 11, e 646 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
configurabilità del reato di appropriazione indebita sia sotto il profilo oggettivo
che sotto quello soggettivo;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio in relazione al mancato riconoscimento
con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate
aggravanti.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato
oltre che generico.

Data Udienza: 10/11/2015

Partendo da questo secondo profilo e ricordando che tra i requisiti del ricorso per
cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p, della specificità dei motivi non può non evidenziarsi che
lo stesso è fondato su motivi che sostanzialmente ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c),
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
A ciò si aggiunga che il ricorrente propone in questa sede una ricostruzione
alternativa dei fatti ma secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
Anche il secondo motivo di ricorso, che ripropone a sua volta questioni già
sottoposte alla Corte di Appello e che hanno ottenuto adeguata risposta
motivazionale, è a sua volta inammissibile per manifesta infondatezza.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931).
A ciò si aggiunga che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di

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s

colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma /il 10 novembre 2015.

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