Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47417 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47417 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REGINA STEFANO N. IL 18/03/1964
avverso la sentenza n. 2224/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. D,

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Uditi difensor Avv.;

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Ap.
-c 97A-

Data Udienza: 05/11/2013

Il difensore di REGINA Stefano ha proposto ricorso a norma dell’art. 625-bis
cod.proc. pen., avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Sesta sezione di
questa Corte n. 41514 del 25 settembre 2012, lamentando che nel dispositivo laddove
sono indicati i capi di imputazione oggetto di annullamento con rinvio mancherebbe
la indicazione dei capi 2) e 3) per i quali vi sarebbe stato pure annullamento quanto
all’indebito cumulo della “aggravante specifica dell’art. 628 comma 3 n.3 cod. pen.
con la circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152”. Si
lamenta, poi, che nel disporre l’annullamento “in relazione all’aggravante dell’art. 7
decreto legge 152 del 1991, limitatamente ai capi di imputazione 9), 10), e 12)”, sia
stato omesso di prendere in considerazione il capo 14), per il quale, nel ricorso, la
censura era stata articolata nei medesimi termini, e cioè in relazione al passaggio
della sentenza di merito che esplicitamente escludeva, nelle condotte contestate, la
finalità di agevolare l’associazione mafiosa.
Il ricorso non è fondato. A proposito, infatti, del riferimento al tema della
compatibilità della aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. con la
circostanza di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, la sentenza censurata chiaramente
incorre in una semplice svista sul piano motivazionale che resta palesemente rivelata
dal fatto che quella doglianza dovesse reputarsi fondata per le stesse ragioni per le
quali si adottava la pronuncia di annullamento nei confronti di REGINA Giorgio. Si
tratta, quindi, di un riferimento alla esclusione della aggravante di cui all’art. 7 del
d.l. n. 152 del 1991 relativamente ai capi 9), 10) e 12), che in effetti vedono
accomunate le posizioni di REGINA Giorgio e REGINA Stefano, senza alcun
riferimento ai capi 2) e 3), che riguardano soltanto REGINA Stefano. D’altra parte,
che si tratti di una svista della sola motivazione e per le ragioni innanzi esposte lo si
deduce dal fatto che il problema della compatibilità tra le aggravanti riferite è stato
ormai da tempo risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 10 del
28 marzo 2001, Cinalli), la cui pronuncia è stata poi fedelmente seguita dalla — ormai
consolidata – giurisprudenza successiva (ex plurimis e da ultimo, Cass., Sez. VI, n.
15483 del 26 febbraio 2009, Marsala).
Quanto, poi, alla mancata esclusone della aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n.
152 del 1991 in riferimento al reato di cui al capo 14), la mancata esclusione della
aggravante stessa nei confronti del coimputato PIRRONE si salda ad una decisione
specifica sul punto adottata del giudice di legittimità, il quale, seppure in forma
sintetica ed omnicomprensiva, ha respinto il relativo motivo di ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

1

OSSERVA

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013
estensore

Il Presi4ente

Il Consig i

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