Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47416 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47416 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• LUPU Daniel Bogdan, nato il giorno 26/12/1986;
avverso la sentenza n. 10584/13 in data 21/5/2013 della Corte di Appello di
Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 21/5/2013, in
riforma della sentenza emessa in data 17/12/2010 dal locale Tribunale nei
confronti di LUPU Daniel Bogdan riconosceva allo stesso la sussistenza
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. e, per l’effetto,
procedeva alla rideterminazione della pena irrogata allo stesso in termini ritenuti
di giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento diniego dell’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 62 n.
4 cod. pen. ,
– con il secondo il motivo di ricorso, vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio;
– con il terzo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato in contestazione.

Data Udienza: 10/11/2015

Lo stesso è, infatti, fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate in diritto dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c),
all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1,
30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Corretti sono, infatti, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte Suprema
che la Corte di Appello ha fatto nella motivazione della sentenza impugnata con
riguardo all’impossibilità di procedere ad una sorta di duplicazione delle
circostanze attenuanti di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen.
qualora le stesse siano fondate sugli stessi motivi.
Assolutamente generico e, quindi inammissibile è il secondo motivo di ricorso
che consta esclusivamente di una espressione apodittica che non si confronta
con la motivazione della sentenza impugnata.
Sul punto va doverosamente ricordato che la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come
pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Infine, manifestamente infondato e, quindi, inammissibile oltre che anche in
questo caso del tutto generico è il terzo motivo di ricorso.
La decisione assunta al riguardo dalla Corte di Appello risponde ai criteri
reiteratamente indicati da questa Corte in base ai quali “in tema di ricettazione,
la consapevolezza dell’agente della delittuosa provenienza della cosa può
desumersi da qualsiasi elemento, ed anche dal comportamento dell’imputato,
che dimostri la certezza dell’origine illecita della cosa ricettata” (Cass. Sez. 2,
sent. n. 9291 del 16/05/1991, dep. 13/09/1991, Rv. 187940) e, ancora, che “ai
fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile

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Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato
oltre che generico.

- indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede” (Cass. Sez. 2, sent. n. 29198 del 25/05/2010, dep. 26/07/2010,
Rv. 248265; Sez. 2, sent. n. 16949 del 27/02/2003, dep. 10/04/2003, Rv.
224634; Sez. 2, sent. n. 2436 del 27/02/1997, dep. 13/03/1997, Rv. 207313).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così de iso in Roma il 10 novembre 2015.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

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