Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47414 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47414 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:

SEFEROVIC Alminja, nata a Città di Castello il giorno 22/2/1983
SEFEROVIC Spaho, nato a Cittadella il giorno 6/10/1982

avverso la sentenza n. 2171/14 in data 20/6/2014 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20/6/2014, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 28/6/2013, riconosceva a
SEFEROVIC Aliminja le circostanze attenuanti generiche con giudizio dì
equivalenza alle contestate aggravanti e per l’effetto procedeva alla
rideterminazione della pena irrogata alla stessa in termini ritenuti di giustizia,
mentre confermava nel resto la citata sentenza del Tribunale di Forlì con la quale
SEFEROVIC Alminja e SEFEROVIC Spaho erano stati dichiarati colpevoli dei reati
di concorso in rapina e di lesioni volontarie aggravate.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

SEFEROVIC Alminja deduce:
– con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio legato all’aumento per la continuazione
tra i reati alla stessa in contestazione;

SEFEROVIC Spaho deduce:

Data Udienza: 10/11/2015

Il ricorso di SEFEROVIC Alminja è inammissibile per assoluta genericità essendo
lo stesso caratterizzato esclusivamente da un’affermazione apodittica che non
illustra alcun elemento in relazione al quale la sentenza impugnata sarebbe
viziata e che non si confronta minimamente con la motivazione della stessa.
Per il resto è appena il caso di ricordare che la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti o per la continuazione tra reati, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che – nel caso di specie – non
ricorre.
Il ricorso di SEFEROVIC Spaho è inammissibile a sua volta sia per genericità che
per manifesta infondatezza.
Lo stesso ripropone infatti questioni già sottoposte alla Corte di Appello in sede
di gravame ed alle quali è stata data una risposta congrua, non manifestamente
illogica e tantomeno contraddittoria (cfr. pagg. da 4 a 6 della sentenza
impugnata).
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi i quali nel momento in cui
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, devono essere ritenuti non specifici per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
A ciò si aggiunga che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema
Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.

2

– con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla illogicità della ricostruzione in fatto della vicenda e alla non corretta
elaborazione e valutazione degli elementi di prova.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte
cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA