Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47413 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47413 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• ZAKI Islam, nato in Algeria il giorno 31/1/1977
avverso la sentenza n. 2326/14 in data 1/7/2014 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 1/7/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal locale Tribunale, in data
30/9/2010, nei confronti di ZAKI Islam, in relazione ai reati di ricettazione
continuata e di lesioni volontarie aggravate.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato
riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità oltre che per manifesta
infondatezza.
Nella sentenza impugnata la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008,
Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo
cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così de9iso in Roma il 10 novembre 2015.

concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, nel negare il riconoscimento
all’imputato delle predette circostanze attenuanti la Corte di Appello ha fatto
corretto richiamo alle modalità del fatto, alla condotta processuale dell’imputato
ed alle condizioni soggettive dello stesso (pluripregiudicato).

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