Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47412 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47412 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• RIGHINI Dino, nato ad Imola il giorno 22/5/1963
avverso la sentenza n. 10624/14 in data 29/4/2014 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29/4/2014, confermava la
condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale
Tribunale, in data 30/5/2008, nei confronti di RIGHINI Gino, in relazione al reato
di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge per omessa derubricazione del reato di riciclaggio in
contestazione in quello di incauto acquisto e conseguente dichiarazione di
estinzione per prescrizione di quest’ultimo.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza oltre che per assoluta
genericità non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni di cui alla
sentenza impugnata.
Quella oggetto del ricorso che in questa sede ci occupa è, infatti, questione già
posta alla Corte di Appello in sede di gravame ed alla quale i Giudici distrettuali
hanno dato adeguata e logica risposta evidenziando una serie di elementi che li

Data Udienza: 10/11/2015

hanno portati a ritenere sia l’esistenza dell’elemento oggettivo che quella
dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).
A ciò si aggiunge il fatto che, secondo il costante insegnamento di questa
Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione in ordine alla sussistenza del reato in
contestazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento.
L’impossibilità di riqualificare il reato in contestazione all’imputato come
violazione dell’art. 712 cod. pen. consente di escludere la prescrizione del reato
stesso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così de iso in
a il 10 novembre 2015.
L’este

Il Presidente

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