Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47411 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47411 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• VENTURA Giuseppe, nato a Napoli il giorno 25/9/1983;
avverso la sentenza n. 2582/14 in data 16/7/2014 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16/7/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in
data 20/11/2009, nei confronti di VENTURA Giuseppe, in relazione al reato di
concorso in tentata rapina aggravata.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione all’erronea
valutazione degli indizi ex art. 192 cod. proc. pen.;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge per mancata assunzione
di una prova decisiva consistente nell’audizione dei testi PREGNOLATO e BRINA;
– con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge per mancato riconoscimento
all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e conseguente eccessiva
determinazione della pena irrogata.

Data Udienza: 10/11/2015

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
Il secondo motivo di ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato.
Appare a dir poco singolare (per non dire altro) che parte ricorrente lamenti la
mancata audizione di un teste, quale il PREGNOLATO, al quale la stessa aveva
rinunciato nel corso dell’istruttoria dibattimentale nonché la mancata audizione di
altro teste, il M.Ilo BRINA, alla cui rinuncia da parte del Pubblico Ministero non si
era opposta, circostanze queste delle quali si è dato puntualmente atto a pag. 4
della sentenza impugnata.
A ciò si aggiunga che per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema,
condivisa anche dall’odierno Collegio “la prova decisiva, la cui mancata
assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606,
comma primo, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel
suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui
risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri
elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro
storico valutativo favorevole al ricorrente” (Cass. Sez. 5, sent. n. 9069 del
07/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 259534).
Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Per il resto va solo aggiunto che la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne

2

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto del tutto generico oltre che
manifestamente infondato. Nello stesso, infatti, parte ricorrente svolge,
oltretutto in maniera generica che non si confronta adeguatamente con la
motivazione della sentenza impugnata, censure di fatto che non possono essere
proposte in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).

discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così de so in, ma il 10 novembre 2015.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

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