Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47410 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47410 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• LEONETTI Michele, nato a Milano il giorno 8/4/1984
avverso la sentenza n. 2137/2014 in data 13/6/2014 della Corte di Appello di
Bari;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 13/6/2014, previa
rideterminazione della pena alla luce della ritenuta equivalenza delle circostanze
attenuanti generiche con la contestata recidiva, confermava la condanna
pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 5/2/2014, nei confronti di LEONETTI
Michele, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lvo 159/2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge per omessa valutazione di formule assolutorie ex art. 129
cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico oltre che
manifestamente infondato consistendo lo stesso in una affermazione che non si
attaglia alla vicenda in esame in quanto fa riferimento ad un accordo tra accusa
e difesa intervenuto sull’entità della pena che ben può riguardare il rito del

Data Udienza: 10/11/2015

”patteggiamento” ma non certo il rito ordinario con il quale è stato definito il
processo dalla Corte di Appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così decir in Ro a il 10 novembre 2015.
L’e ste n

Il Presidente

Wita,

Nessun elemento ricorreva nel caso in esame per pronunciare sentenza ex art.
129 cod. proc. pen. in relazione al residuo reato in contestazione all’imputato e
correttamente la Corte di Appello non ha preso in considerazione tale possibilità.
L’assoluta assenza di collegamento tra motivo di ricorso e provvedimento
impugnato rende il ricorso stesso inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

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