Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4741 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4741 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Perone Eugenio

n. il 28 marzo 1971

avverso
l’ordinanza 18 dicembre 2012 — Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 18 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli revocava nei confronti
di Perone Eugenio la precedente statuizione ammissiva degli arresti domiciliari ai
sensi dell’art. 656 comma decimo cod. proc. pen. disponendo l’esecuzione della pena in regime di detenzione ordinaria. Il nuovo titolo esecutivo rappresentato nella

Appello di Napoli del 31 ottobre 2012 aveva per vero oggetto una pena detentiva
superiore ad anni tre di reclusione.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Perone Eugenio chiedendone l’annullamento per
vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice, nella sua scarna motivazione, non aveva tenuto conto del fatto che il Perone, quale beneficiario della
misura di cui all’art. 94 DPR 309/90, ben poteva fruire della detenzione domiciliare.
In data 4 dicembre 2013 perveniva in cancelleria la dichiarazione del difensore
di fiducia del Perone, avv. Vittorio L. Fucci, dichiarando di rinunciare al ricorso per
cassazione proposto avverso l’ordinanza 18 dicembre 2012 del Tribunale di Sorveglianza essendo venuto meno l’interesse a provvedere.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Deve per vero osservarsi che il ricorrente ha fatto pervenire alla Cancelleria di
questa Corte di legittimità regolare rinuncia al ricorso (firmata dal difensore di fiducia munito di procura speciale) per intervenuta applicazione a suo favore, nelle more del giudizio, della misura dell’affidamento in prova al sevizio sociale ai sensi dell’art. 94 DPR 309/90, vale a dire della misura in relazione alla quale ha coltivato il
gravame. Ne consegue che il Perone, a prescindere dalla rinuncia in questione, non
ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento della propria impugnazione volta
infatti ad accedere ad una misura alternativa alla detenzione nel contempo ottenuta.

Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Perone Eugenio — RG: 25933/13, RU: 19;

2

fattispecie dal provvedimento di cumulo del Procuratore Generale presso la Corte di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

4. — La sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di carenza
di interesse, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera
dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze della sua inammissibilità (ex
plurimis, Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 6891)

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 dicembre 2013

Il

nsigliere estensore

resi • ente

per questi motivi

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