Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47408 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47408 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NDIAYE SOUAHIBOU N. IL 12/07/1974
avverso la sentenza n. 750/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 77 ,
942
che ha concluso per
..tfibt~ i<* Vh. t Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 05/11/2013 Il difensore di NDIAYE SOUAHIBOU propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza pronunciata nei confronti del predetto dalla Corte di appello di Genova il
21 febbraio 2013 lamentando la erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., in
quanto la giurisprudenza in tema di concorso tra la ricettazione ed il reato di
produzione di merce con marchi contraffatti dovrebbe essere rivista alla luce di altra
recente giurisprudenza che ha affermato che il delitto di ricettazione resta assorbito,
in forza del principio di specialità, nel reato di detenzione di monete falsificate di cui
all'art. 453, n. 3, cod. pen.
Il ricorso è tardivo. La sentenza di appello è stata infatti depositata in udienza il
21 febbraio 2013; l'estratto contumaciale è stato notificato il 28 febbraio 2013 e l'atto
di impugnazione è stato proposto il 2 aprile 2013, dopo la scadenza, quindi, dei
termini previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. Il ricorso, peraltro, è anche
manifestamente infondato. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è
ormai consolidata nell'affermare che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e
quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il
profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di
specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del
legislatore. (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 - dep. 07/06/2001, P.M. in proc.
Ndiaye, Rv. 218771). Ed è proprio nella citata pronuncia delle Sezioni Unite che
viene evocata la diversa disciplina che può trarsi dall'art. 455 cod. pen. in tema di
spaccio di monete contraffatte, ove la figura della ricettazione si correla — per
espresso richiamo testuale — ad un rapporto di genus ad speciem con la condotta di
chi, fuori dei casi di concorso nella falsificazione, acquisti o detenga ( e quindi
"ricetti") monete contraffatte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OSSERVA