Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47407 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47407 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• MUTO Valerio, nato a Napoli il giorno 31/1/1967
avverso la sentenza n. 1660/14 in data 5/3/2014 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 5/3/2014, in parziale riforma
della sentenza emessa in data 7/5/2010 dal Tribunale di S.M. Capua Vetere,
Sezione Distaccata di Caserta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
di MUTO Valerio in ordine al reato di cui all’art. 494 cod. pen. per essere lo
stesso estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena in termini ritenuti di
giustizia nei confronti del medesimo imputato in relazione al residuo reato di cui
all’art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine
alle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico oltre che
manifestamente infondato consistendo lo stesso in una affermazione che non si
attaglia alla vicenda in esame in quanto fa riferimento ad un accordo tra accusa
e difesa intervenuto sull’entità della pena che ben può riguardare il rito del

Data Udienza: 10/11/2015

”patteggiamento” ma non certo il rito ordinario con il quale è stato definito il
processo dalla Corte di Appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2015.

Nessun elemento ricorreva nel caso in esame per pronunciare sentenza ex art.
129 cod. proc. pen. in relazione al residuo reato in contestazione all’imputato e
correttamente la Corte di Appello non ha preso in considerazione tale possibilità.
L’assoluta assenza di collegamento tra motivo di ricorso e provvedimento
impugnato rende il ricorso stesso inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

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